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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26293/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione alla droga rinvenuta in suo possesso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la finalità di spaccio anziché l'uso personale della sostanza. La censura si appuntava, quindi, sulla valutazione del materiale probatorio e degli indici sintomatici della destinazione allo spaccio.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollevate investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, osservando che la motivazione della Corte di appello era congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. I giudici di merito avevano infatti valorizzato plurimi elementi: il quantitativo di droga, idoneo a ricavare 296 dosi medie singole, la parziale suddivisione in bustine trasportate dall'imputato, la presenza di una bilancia intrisa di sostanza e la terapia metadonica, ritenuta ragionevolmente incompatibile con l'uso personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione incriminatrice richiamata per il reato di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio, contestato e confermato nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a sostituire la ricostruzione fattuale e la valutazione degli indizi compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari quali il quantitativo detenuto, la suddivisione in dosi o confezioni, la presenza di strumenti di pesatura e ogni altra circostanza incompatibile con l'uso personale.
  • La terapia metadonica seguita dall'imputato può costituire elemento valutativo utile a escludere, in concreto, la compatibilità tra il possesso della sostanza e l'asserito consumo personale, se valorizzata unitamente agli altri indici probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo che emergano ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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