Sentenza del 24/03/2016 n. 5839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva presentato un'istanza di definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti IVA relativi al 2001, ma aveva pagato l'ultima rata con sei giorni di ritardo. L'Amministrazione aveva quindi emesso una cartella di pagamento per le sanzioni in misura intera e gli interessi, ritenendo non perfezionato il condono. La società aveva impugnato la cartella e la Commissione tributaria regionale aveva considerato il ritardo un errore scusabile. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo che il tardivo pagamento dell'ultima rata comportasse la decadenza dai benefici e, più radicalmente, che la definizione agevolata delle sanzioni IVA fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che la definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di evitare il pagamento delle sanzioni relative a omessi o tardivi versamenti IVA, deve essere disapplicata perché incompatibile con la disciplina unionale sull'IVA e con la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della società, rendendo dovute le sanzioni e gli interessi richiesti con la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi o tardivi versamenti delle imposte e dei relativi interessi e sanzioni
La norma non può essere applicata nella parte in cui consente di evitare integralmente le sanzioni connesse agli omessi o tardivi versamenti IVA, poiché tale effetto è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione agli effetti della definizione agevolata e alla decadenza dai relativi benefici; il motivo è stato tuttavia deciso principalmente sulla base dell'incompatibilità unionale della definizione delle sanzioni IVA.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impongono agli Stati membri di garantire la corretta applicazione e riscossione dell'IVA. Sono incompatibili con tali obblighi misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni tributarie collegate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il fondamento processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Principio di effettività del diritto dell'Unione europea
Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione incompatibile con la normativa interna, anche quando le parti non abbiano formulato specifiche deduzioni e anche nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel pagamento rateale di una definizione agevolata, il pagamento tardivo anche di una sola rata può compromettere il perfezionamento della procedura, salvo che la legge applicabile preveda espressamente una tolleranza o una diversa disciplina.
- Per le definizioni agevolate riguardanti l'IVA, non è sufficiente verificare il rispetto formale della normativa nazionale: occorre considerare anche la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
- Una misura nazionale che rinunci in modo generale o indiscriminato alla riscossione dell'IVA o delle sanzioni collegate può essere disapplicata dal giudice nazionale.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione, anche se il contribuente o l'Amministrazione non l'hanno dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando la definizione agevolata non si perfeziona, l'Amministrazione può richiedere le sanzioni e gli interessi secondo la disciplina ordinaria, senza che il contribuente possa invocare automaticamente il breve ritardo come errore scusabile.
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