Cassazione Penale, Ordinanza n. 13069/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/07/2024. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali; la Corte di cassazione lo ha ritenuto meramente rivalutativo e quindi inammissibile in sede di legittimità, perché non individuava specifici passaggi motivazionali manifestamente viziati. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la valutazione degli indici fattuali posti a base della condanna in materia di stupefacenti; la Cassazione ha invece ritenuto corretta la valorizzazione delle modalità, dei mezzi impiegati, della qualità e quantità della sostanza, nonché dei rinvenimenti di denaro e strumenti di confezionamento, elementi ritenuti sintomatici di una florida attività di traffico di stupefacenti.
Norme richiamate
La valutazione congiunta delle modalità della condotta, dei mezzi, della qualità e quantità dello stupefacente, nonché di denaro e strumenti di confezionamento, è stata ritenuta idonea a sorreggere l'affermazione di una attività di traffico di stupefacenti.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non indica specifici e manifesti vizi della motivazione, ma si limita a prospettare una alternativa valutazione del merito.
- In materia di stupefacenti, la sussistenza di un'attività di traffico può essere desunta in modo unitario da modalità operative, mezzi impiegati, qualità e quantità della sostanza, nonché dalla presenza di denaro e di strumenti di confezionamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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