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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23563/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile presupposto, durato oltre sei anni. La Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda ritenendo insussistente un concreto pregiudizio, perché la pretesa azionata nel giudizio presupposto era di importo irrisorio, pari a euro 450,00. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 5-ter L. n. 89 del 2001 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il diritto all'equa riparazione sussisterebbe indipendentemente dall'esito e dal valore economico della causa; 2) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001 e degli artt. 24 e 111 Cost., contestando la qualificazione del giudizio presupposto come bagatellare; 3) violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001 e degli artt. 24 e 111 Cost., affermando il diritto all'indennizzo per la durata ultraseiennale del processo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il criterio per cui, in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, si presume l'insussistenza del pregiudizio da ritardo, salvo prova contraria, secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata della legge Pinto e in linea con la giurisprudenza CEDU e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catania che aveva negato l'equa riparazione, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001, perché il valore della controversia presupposta era estremamente modesto (euro 450,00) e quindi non emergeva un pregiudizio indennizzabile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 906,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    costituisce la base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, ma va applicato in modo convenzionalmente orientato e alla luce della soglia minima di gravità del pregiudizio

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001

    presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, salva prova contraria

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di indennizzo, ma ritenuto non idoneo a superare la regola sulla non indennizzabilità dei pregiudizi di minima gravità

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale della tutela giurisdizionale, ma non tale da escludere il filtro della soglia minima di gravità

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo, ma la Corte ha ritenuto comunque applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi bagatellari

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    la legge Pinto deve essere interpretata in modo coerente con la giurisprudenza della Corte EDU sulla soglia minima di gravità del pregiudizio

  • art. 2, L. n. 89 del 2001

    richiamato anche in relazione alla liquidazione delle spese e al fondamento della domanda di equa riparazione

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all'indennizzo non sorge automaticamente per il solo superamento del termine ragionevole, dovendo comunque emergere un pregiudizio non meramente bagatellare.
  • Quando il giudizio presupposto ha ad oggetto una pretesa o un valore di causa irrisori, opera una presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo, superabile solo con prova contraria.
  • La nozione di 'irrisorietà della pretesa o del valore della causa' va interpretata in modo convenzionalmente orientato, secondo la giurisprudenza della Corte EDU e di legittimità, quale limite alla indennizzabilità del danno da durata irragionevole.
  • Nei giudizi di equa riparazione, la valutazione della gravità del pregiudizio può tenere conto non solo della durata del processo, ma anche della concreta consistenza economica della controversia presupposta.
  • Le spese processuali nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, quanto alle spese vive, sono limitate al rimborso delle somme prenotate a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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