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Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'accertamento e la conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo in relazione all''istanza del 1°.6.2023 della Fondazione Papa Paolo VI - O.N.L.U.S., inviata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere ai centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati che erogano prestazioni sanitarie di cui all''art. 26 della Legge n. 833/78” e per la conseguente condanna della Regione Abruzzo a provvedere in ordine all'aggiornamento delle tariffe da corrispondere ai centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati che erogano prestazioni sanitarie di cui all''art. 26 della Legge n. 833/78; nonché per la nomina di un Commissario ad acta, nel caso di perdurante inadempimento da parte della P.A., ai sensi dell''art. 117, comma 3, c.p.a.; e con riserva di chiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di causa, in virtù dell''articolo 30 del D.lgs. 2.7.2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202300253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio inadempimento della Regione Abruzzo sull'istanza di aggiornamento delle tariffe per i centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La fondazione ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull'istanza del 1° giugno 2023, avente a oggetto l'aggiornamento delle tariffe dovute ai centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati per prestazioni sanitarie ex art. 26 della legge n. 833/1978. Ha chiesto la condanna della Regione a provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., nonché si è riservata di domandare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Dopo la sentenza n. 89/2024, la ricorrente ha presentato un'istanza di nomina del commissario ad acta il 27 agosto 2024, deducendo la persistente inerzia dell'amministrazione. La causa, rinviata a data da destinarsi alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, non ha avuto ulteriore prosieguo procedimentale e non è stata sollecitata la rifissazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale né ha disposto, allo stato, la nomina del commissario ad acta. Considerata la risalenza del ricorso, il mancato seguito processuale e l'assenza di una richiesta di rifissazione, ha ritenuto opportuno acquisire una manifestazione espressa della persistenza dell'interesse della parte ricorrente alla rifissazione della causa, anche in vista di eventuali ulteriori attività esecutive. Ha quindi invitato la ricorrente a dichiarare tale interesse entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha ordinato alla segreteria di comunicare il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 26 legge n. 833/1978

    Richiamato quale base normativa delle prestazioni sanitarie erogate dai centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati; il provvedimento non ne interpreta il contenuto.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Indicato quale fondamento della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione; l'ordinanza non decide sulla nomina.

  • art. 30 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Richiamato per la riserva della ricorrente di proporre una domanda risarcitoria; tale domanda non è esaminata nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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