Cassazione Civile, Ordinanza n. 20698/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
I coniugi acquirenti avevano convenuto in giudizio il notaio rogante chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale nella stipula di una compravendita immobiliare. L'immobile acquistato risultava, secondo gli attori, gravato da un'ipoteca e da un pignoramento non indicati nell'atto notarile, sicché il professionista avrebbe omesso le necessarie visure e, in appello, non avrebbe nemmeno dissuaso i clienti dalla stipula né li avrebbe adeguatamente avvertiti dei rischi, rassicurandoli sulla non opponibilità dei gravami. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo utilizzabile una scrittura privata acquisita tramite una teste, e soprattutto reputando nuova, quindi inammissibile in appello, la diversa prospettazione fondata sul dovere di consiglio del notaio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme processuali sulla prova e sull'acquisizione del documento, per l'utilizzo della scrittura privata prodotta dalla teste; 2) violazione delle norme sull'obbligo professionale del notaio e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria già comprendeva il profilo dell'attività di consulenza e dissuasione; 3) responsabilità contrattuale del notaio ex art. 1218 c.c. per omessa indicazione del pignoramento e violazione dei doveri di diligenza qualificata; 4) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata trascrizione del pignoramento e dal consiglio errato circa la sua inopponibilità; 5) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come nuova una mera precisazione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata sul punto: ha affermato che il giudice non poteva ordinare d'ufficio l'acquisizione del documento prodotto dalla teste, ma ha ritenuto sanata la nullità perché la contestazione specifica non era stata tempestivamente sollevata e, comunque, il vizio non era più deducibile in appello. Ha invece accolto i motivi dal secondo al sesto, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come domanda nuova la deduzione relativa al dovere del notaio di informare compiutamente i clienti e di illustrarne le conseguenze, dovere che include anche la corretta rappresentazione dei rischi e delle conseguenze giuridiche dell'atto. La Suprema Corte ha precisato che la domanda originaria era già diretta a far valere l'inadempimento del notaio in relazione al pregiudizio derivante dall'opponibilità del pignoramento, e che le difese svolte in appello costituivano un mero sviluppo del tema già introdotto, tanto più che lo stesso notaio aveva sostenuto in primo grado di aver ritenuto inopponibili i gravami e di aver condiviso la scelta di non menzionarli nell'atto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la responsabilità del notaio anche alla luce del dovere di consiglio e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; la censura dei ricorrenti è stata comunque superata per effetto della sanatoria processuale del vizio relativo alla prova documentale.
La norma consente al giudice di ordinare ispezioni a parti o terzi, anche se testimoni, quando indispensabili per la conoscenza dei fatti; non attribuisce però il potere di acquisire d'ufficio il documento ispezionato al processo.
art. 186, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del limite temporale alle produzioni documentali; la Corte ha escluso che il profilo fosse decisivo, per la sanatoria intervenuta.
art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.
Invocato per sostenere la tardività della produzione documentale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità fosse sanata per mancata tempestiva eccezione.
Richiamato per evidenziare che l'esibizione richiede istanza di parte, non essendo prevista un'acquisizione officiosa del documento da parte del giudice.
Indicato come ipotesi di potere officioso di acquisizione utilizzabile dal giudice, distinta dall'esibizione e dall'ispezione documentale.
La nullità processuale è sanata se non eccepita tempestivamente; inoltre, un vizio non rilevato nel giudizio di primo grado entro il tempo utile non può essere dedotto in appello quando la parte abbia contribuito alla sua verificazione o abbia omesso di opporvisi.
Il giudice non può pronunciare su una domanda diversa da quella proposta, ma deve verificare il contenuto sostanziale della pretesa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non vi fosse mutamento della causa petendi.
Richiamato per sostenere il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha escluso che la deduzione sul dovere di consiglio del notaio costituisse domanda nuova.
Il notaio, quale professionista, deve osservare la diligenza qualificata richiesta dalla prestazione e adempiere anche al dovere di consiglio e di corretta informazione dei clienti.
Il professionista risponde contrattualmente dell'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale, ivi compresi gli obblighi accessori di informazione, consulenza e protezione degli interessi del cliente.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale del notaio, la prestazione non si esaurisce nella mera redazione dell'atto, ma comprende un dovere di informazione e di consiglio idoneo a rendere le parti consapevoli delle conseguenze giuridiche dell'operazione negoziale.
- La deduzione, anche in appello, di ulteriori profili della responsabilità del professionista non integra domanda nuova quando resta immutato il nucleo causale della pretesa risarcitoria e si sviluppa un tema di indagine già introdotto in primo grado.
- La mera opinione soggettiva del notaio sulla non opponibilità di un gravame non lo esonera dal dovere di rappresentare in modo obiettivo e completo i rischi dell'atto; se tale convincimento è errato o dubbio, può sussistere responsabilità per inadempimento.
- Le nullità processuali relative all'acquisizione o utilizzazione della prova documentale devono essere tempestivamente eccepite; in difetto, possono ritenersi sanate e non più deducibili in appello.
- L'acquisizione officiosa di documenti nel processo civile è consentita solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; il giudice non può sostituirsi alle parti nell'iniziativa probatoria fuori dai casi tipizzati.
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