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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07335/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un complesso alberghiero a una società poi trasformata da s.r.l. in snc; a seguito del mancato pagamento di alcune rate, la concedente aveva comunicato la risoluzione del contratto. Successivamente, morto uno dei soci e sciolta la società, il socio superstite aveva avviato l'attività in forma individuale, dichiarando di subentrare nei rapporti della precedente compagine. La concedente aveva quindi agito per far accertare che la nuova impresa individuale non potesse detenere legittimamente l'immobile, deducendo la mancata successione nel contratto di leasing. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo avvenuto il subentro; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello principale della concedente e rigettato l'incidentale dell'impresa, la quale aveva anche eccepito la nullità del leasing per usura. In cassazione l'impresa ha proposto tre motivi, ma la Corte esamina e accoglie il primo, con cui denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attrice, fondando l'illegittimità della detenzione non sulla mancata successione nel contratto, ma sull'avvenuta risoluzione del leasing. La ricorrente sostiene che tale mutamento non fosse consentito al giudice, perché la modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. è prerogativa della parte e, comunque, la nuova ragione difensiva incideva sulle potenzialità difensive della controparte.

La decisione

La Corte rileva anche la tardività del controricorso, ritenendo che il deposito oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. renda inammissibile l'atto e non consenta di convertirlo utilmente in memoria. Nel merito, però, accoglie il primo motivo di ricorso: afferma che la Corte d'appello ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato decidendo la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo sulla base di una diversa causa petendi rispetto a quella allegata dall'attrice. La modifica della domanda, pur astrattamente ammissibile nei limiti dell'art. 183 c.p.c. se connessa alla medesima vicenda sostanziale, non può essere operata dal giudice in sentenza senza previo contraddittorio delle parti. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri. La decisione impugnata viene cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda proposta dalle parti e non può fondare la decisione su una causa petendi diversa da quella dedotta, se ciò comporta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica di domanda, petitum e causa petendi è in astratto consentita alla parte nei limiti processuali previsti, purché resti collegata alla vicenda sostanziale e non comprometta il diritto di difesa; tale facoltà non attribuisce però al giudice il potere di sostituire d'ufficio la ragione posta a base della decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e non può essere utilmente valorizzato; la tardività comporta l'inammissibilità dell'atto e delle memorie collegate.

  • art. 2272 c.c.

    Richiamato nel fatto per lo scioglimento della società per morte del socio e mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non può accogliere o rigettare una domanda sulla base di una causa petendi diversa da quella introdotta dall'attore, se tale diversa ragione non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti.
  • La modificazione della domanda è consentita alla parte nei termini processuali e può riguardare anche causa petendi e petitum, ma solo se rimane ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non altera in modo pregiudizievole le difese avversarie.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di operare una sostituzione officiosa della base giuridico-fattuale della decisione rispetto a quella dedotta in giudizio.
  • La tardiva notifica del controricorso rende inammissibile l'atto e non consente di sanarlo come memoria difensiva

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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