Cassazione Penale, Sentenza n. 28760/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rifiutato di riconoscergli la continuazione tra la condanna per associazione mafiosa (sentenza del 27/06/2013, con adesione al clan indicata nell'imputazione nel 2004 ma, secondo le difese, effettiva tra fine 2008 e inizio 2009) e la successiva condanna per estorsione (sentenza del 22/02/2019, reati commessi nel 2010). Pietrolungo sosteneva che, se si prendeva come data di adesione quella accertata in sede di cognizione (2008/2009), la vicinanza temporale e la natura delle condotte avrebbero dimostrato un'anticipata e unitaria ideazione dei reati, giustificando l'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.2 c.p.; denunciava inoltre travisamento dei fatti e violazione dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente il rifiuto della continuazione: mancavano elementi per ritenere che le estorsioni fossero state deliberate, anche solo nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio. Le estorsioni sono state ritenute riconducibili a una circostanza contingente (l'esecuzione di un appalto) e non a un piano criminoso unitario progettato sin dall'origine dell'associazione. Perciò il vizio dedotto non è stato ritenuto sussistente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: la sentenza interpreta la norma nel senso che la continuazione richiede un'anticipata ed unitaria ideazione dei reati, programmata almeno nelle linee essenziali al momento della prima violazione o dell'adesione; non è sufficiente una mera inclinazione o un programma generico dell'associazione.
Reato di associazione di tipo mafioso: la Corte distingue il 'programma associativo' generale, che caratterizza l'associazione mafiosa, dalla specifica deliberazione richiesta per la continuazione; la condivisione del programma associativo generico non automaticamente implica la pianificazione delle singole condotte scopo.
Reato di estorsione: le condotte estorsive sono qualificate come reati fine rispetto all'associazione; la loro connessione all'associazione non basta per configurare la continuazione se non risultano deliberate in origine nelle linee essenziali.
Concorrente nel reato: citato in relazione alle imputazioni congiunte; la sentenza richiama la necessità di valutare la partecipazione e la progettualità dell'agente rispetto ai singoli episodi criminosi.
Norma sul ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di esecuzione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, le doglianze sul travisamento dei fatti e sulla violazione di norme sono infondate alla luce della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La continuazione richiede che, al momento della costituzione del reato-base (o dell'adesione al sodalizio), l'autore avesse già previsto le linee essenziali dei successivi reati: il programma associativo generico non è di per sé sufficiente.
- Per collegare reato associativo e reati scopo tramite continuazione è necessario dimostrare elementi concreti di pianificazione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, vittima prevedibile o altri 'collanti' che dimostrino la previsione originaria.
- Se i reati scopo sono determinati da circostanze contingenti o occasioni sopravvenute (es. un appalto che genera la richiesta estorsiva), la continuazione non sussiste.
- Il giudice dell'esecuzione deve attenersi agli accertamenti di fatto compiuti in sede di cognizione, ma ha margine di apprezzamento sulla sussistenza dei requisiti della continuazione; il controllo della Cassazione è limitato alla congruità e correttezza logica della motivazione.
- In sede impugnativa è essenziale prospettare elementi di fatto specifici (non generiche contrastanti indicazioni) per dimostrare il travisamento, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28721/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28736/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28737/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →