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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29066/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una vicenda di fallimento di una società a responsabilità limitata e la responsabilità penale dell'amministratrice unica, condannata per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In particolare, per quanto ancora rilevante in Cassazione, le era stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto, distrutto, falsificato o comunque omesso di tenere/consegnare le scritture contabili relative agli anni 2017 e 2018, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con finalità di profitto e di pregiudizio ai creditori. Dopo un primo annullamento con rinvio limitato al profilo dell'elemento soggettivo, la Corte di appello in sede rescissoria ha confermato la responsabilità valorizzando una serie di indici di fraudolenza: versioni contrastanti sulla sorte delle scritture contabili, mancanza di riscontri oggettivi, presenza di condotte distrattive e di una sede sociale fittizia, nonché la contemporaneità di tali condotte con la procedura concorsuale. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato il rinvio, poiché gli "ulteriori" indici di fraudolenza avrebbero dovuto essere diversi da quelli già esaminati nei precedenti giudizi; lamentava inoltre contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe oscillato tra omessa tenuta delle scritture e omessa consegna di scritture che presupporrebbero invece la loro esistenza; infine, denunciava l'apoditticità della prova del dolo specifico, asseritamente fondata su fatti non specificamente individuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio di diritto indicato nella precedente sentenza rescindente, desumendo il dolo specifico da una complessiva strategia di dissimulazione e da plurimi elementi fattuali: le diverse giustificazioni rese nel tempo sulla disponibilità della contabilità, le condotte distrattive patrimoniali accertate e temporalmente concomitanti, l'indicazione di una sede fittizia e la pendenza della procedura concorsuale. Ha escluso sia l'errore nell'interpretazione del termine "ulteriori", inteso come riferito a elementi ulteriori rispetto alla mera omessa tenuta delle scritture, sia la contraddizione tra omessa tenuta e mancata consegna, chiarendo che la parziale omissione può comprendere sia la mancata istituzione sia la mancata esibizione/consegna dei libri. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.

    La disposizione è riferita alla bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sia nella forma di tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; nel caso concreto la Corte chiarisce che la prima ipotesi richiede dolo specifico, desumibile da indici di fraudolenza, mentre la seconda presuppone una falsità ideologica ed è connotata da dolo generico.

  • art. 217 l. fall.

    È richiamato come termine di confronto per distinguere la bancarotta fraudolenta documentale dalla bancarotta semplice documentale, alla quale la prima si contrappone in ragione del diverso elemento soggettivo.

  • art. 223 l. fall.

    È richiamato tra le norme contestate in relazione alla responsabilità dell'amministratrice della società fallita per fatti di bancarotta.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato per la contestazione del concorso dell'imputata con altro amministratore nella commissione delle condotte di bancarotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    È la base normativa del ricorso per cassazione, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto in via indiziaria dalla complessiva ricostruzione della vicenda, purché la motivazione dia conto di circostanze concrete che rivelino la finalizzazione dell'omissione contabile all'occultamento della reale gestione societaria e al pregiudizio dei creditori.
  • Il termine "ulteriori" usato dalla sentenza rescindente va interpretato in relazione agli elementi probatori ulteriori rispetto alla sola omissione contabile, e non nel senso di escludere il richiamo ad altre condotte illecite già accertate, se esse servono a illuminare il dolo specifico.
  • La parziale omissione delle scritture contabili può integrarsi sia nella mancata istituzione di alcuni libri, sia nella mancata consegna o reperibilità di quelli effettivamente formati; non sussiste contraddizione tra le due prospettive quando la motivazione chiarisca che la condotta riguarda una omissione solo parziale.
  • Per ritenere provato il dolo specifico non è necessario isolare un singolo elemento decisivo, essendo sufficiente una valutazione unitaria di plurimi indici sintomatici, purché non apodittica e coerente con gli accertamenti di merito già consolidati.
  • In sede di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di motivare nuovamente sulla base degli elementi già emersi nel giudizio, se li valorizza in modo conforme al dictum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale

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