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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25134/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2007. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 10 della L. n. 212/2000, perché la CTR avrebbe erroneamente ravvisato la violazione del principio di collaborazione e buona fede soltanto in ragione dell'emissione dell'avviso il giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte del contribuente; (2) omesso esame di fatti decisivi, poiché la sentenza non avrebbe considerato che la documentazione del contribuente era stata effettivamente esaminata ed era stata anche in precedenza trasmessa via e-mail; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'avviso di accertamento e all'asserita inesistenza delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondati il primo e il secondo motivo, trattandoli congiuntamente, e ha dichiarato fondato anche il terzo motivo. Ha affermato che l'art. 10 della L. n. 212/2000 non può essere invocato, nel caso di specie, per censurare la sola rapidità dell'emanazione dell'avviso di accertamento, rapidità che di per sé non integra violazione della buona fede e anzi può esprimere efficienza amministrativa. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva dato conto dell'effettivo esame della documentazione prodotta dal contribuente né del contenuto dell'avviso di accertamento che richiamava fatture e documenti a sostegno della pretesa fiscale. La motivazione della sentenza di merito è stata quindi qualificata come meramente apparente, inidonea a soddisfare i requisiti dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    "principio di collaborazione e buona fede"

    La disposizione, oltre al principio generale enunciato nel primo comma, rileva per la disciplina di sanzioni e interessi nei casi di conformazione del contribuente alle indicazioni dell'Amministrazione o di obiettiva incertezza normativa; non è utilizzabile per censurare la mera rapidità dell'azione accertativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro evocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve contenere gli elementi del convincimento e un'esposizione logico-giuridica idonea a consentire il controllo sull'esattezza del ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato nel quale è stata discussa la causa.

Massime di principio

  • La sola circostanza che l'avviso di accertamento sia stato emesso subito dopo il deposito o l'invio di documenti da parte del contribuente non integra, di per sé, violazione del principio di buona fede o collaborazione.
  • L'art. 10 dello Statuto del contribuente non può essere invocato per sanzionare la mera celerità dell'azione amministrativa, che normalmente costituisce un indice di efficienza dell'ufficio.
  • Il vizio di omessa motivazione ricorre quando il giudice di merito non esamina gli elementi decisivi posti a base della decisione oppure si limita ad affermazioni apodittiche prive di confronto con la documentazione in atti, rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della decisione.
  • La motivazione è meramente apparente quando la sentenza non si misura con l'avviso di accertamento e con i documenti richiamati dalle parti, ma fonda la decisione su un presupposto di fatto non adeguatamente verificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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