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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11050/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Un soggetto che aveva ceduto a una società estera una quota del 20% del capitale di una società italiana ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità della scrittura privata autenticata di cessione e ottenere i conseguenti provvedimenti. In primo grado il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del notaio autenticante e ha respinto le domande nei confronti degli altri convenuti. In appello l'attore ha insistito per la riforma della decisione, ma la corte territoriale ha rigettato il gravame: ha ritenuto che, rispetto all'azione relativa al trasferimento delle quote, fossero legittimate passive solo le parti contrattuali e non il notaio; ha inoltre escluso la nullità della scrittura per asserita violazione degli artt. 54 e 55 della legge notarile, osservando che non vi erano elementi per ritenere che il contraente straniero non comprendesse il contenuto dell'atto e che, comunque, tali disposizioni non si estendono alle scritture private autenticate limitandosi il notaio a controllarne l'autenticità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di norme processuali per avere la corte d'appello dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., la censura relativa all'efficacia della transazione tra le parti; 2) violazione degli artt. 54, 55 e 58 l. notarile e degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere rilevato la nullità della scrittura per mancata comprensione della lingua italiana da parte del contraente straniero e per assenza di interprete; 3) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di nullità del distinto atto di autentica notarile. Il controricorrente notaio ha resistito, mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva autosufficientemente trascritto il capo della sentenza di primo grado asseritamente censurato né aveva spiegato in modo puntuale perché l'appello fosse specifico, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare l'errore denunciato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non investiva una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti sia escluso in fatto la prova dell'incomprensione del testo, sia affermato in diritto che gli artt. 54 e 55 l. notarile non si applicano alle scritture private autenticate; questa seconda ratio non era stata censurata. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non individuava un fatto decisivo omesso e, comunque, era precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. poiché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado; inoltre non vi era omessa pronuncia, essendosi il rigetto della nullità della scrittura tradotto implicitamente nel rigetto della domanda subordinata sull'autentica notarile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore del notaio resistente.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; in cassazione, chi censura l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riprodurre in modo autosufficiente le censure formulate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è il parametro per le censure di violazione di legge dedotte nei primi due motivi

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    il vizio di omesso esame richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    comporta l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado nei termini richiesti dalla norma, anche se la motivazione d'appello aggiunge argomenti ulteriori

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la domanda è stata implicitamente rigettata da altre statuizioni incompatibili

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione della domanda e delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al libero convincimento del giudice

  • art. 1421 c.c.

    richiamato quale norma sulla rilevabilità d'ufficio della nullità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova

  • art. 54 L.N.

    secondo la Corte non si estende alle scritture private autenticate, ma riguarda il diverso ambito degli atti notarili previsti dalla legge

  • art. 55 L.N.

    secondo la Corte non si estende alle scritture private autenticate, ma riguarda il diverso ambito degli atti notarili previsti dalla legge

  • art. 58 L.N.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina notarile e all'intervento dell'interprete

Massime di principio

  • Chi intende censurare in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve indicare con precisione il contenuto delle censure di merito, trascrivere o allegare le parti rilevanti degli atti e spiegare perché l'appello fosse invece specifico; la mera riproduzione della propria doglianza non basta.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da plurime rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a fondarla, la mancata censura anche di una sola di esse rende inammissibile il motivo diretto contro le altre per difetto di interesse.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di uno specifico fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente una critica generica alla motivazione o alla valutazione complessiva della prova.
  • Il motivo per omessa pronuncia è infondato quando il giudice abbia rigettato implicitamente la domanda subordinata attraverso una statuizione incompatibile con essa.
  • La preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. impedisce di dedurre il vizio di omesso esame dei fatti decisivi quando la decisione di appello conferma quella di primo grado nei termini rilevanti, anche se con motivazione più ampia o integrativa.
  • Le disposizioni della legge notarile richiamate non operano automaticamente nei confronti delle scritture private autenticate, quando l'intervento del notaio è limitato al controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni e non alla redazione dell'atto in forma notarile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAssembleaPartecipazioni socialiMandatoTransazione
RamiProcesso civileCommercialeSocietarioContrattiSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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