Cassazione Penale, Sentenza n. 16873/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti e partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente, tramite difensore, contestava: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la gravità indiziaria rispetto ai singoli reati scopo (capi 14, 17, 18 e 20), sostenendo che l'identificazione del fornitore calabrese in "Peppe" come lui fosse congetturale e vi fossero alternative fattuali; 2) mancata prova della partecipazione all'associazione, lamentando l'assenza di elementi sul vincolo durevole e sulla continuità del rapporto di fornitura; 3) mancata esclusione dell'aggravante dell'associazione armata nei suoi confronti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicità o violazione di norme di diritto e non a una rivalutazione dei fatti. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha indicato plurimi elementi convergenti a supporto dell'identificazione di Scarcella quale fornitore calabrese: intercettazioni (in cui il fornitore viene chiamato 'Peppe' o nominato come Scarcella), la presenza dell'autovettura intestata a Scarcella all'incontro con i corrieri, videochiamata verso utenza riconducibile al padre, conversazioni che collocano il fornitore ad Acquaro e lo collegano a nuclei calabresi, ripetuti contatti organizzativi per cessioni di ingenti quantitativi e la fornitura anche di telefoni criptati. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, sul piano della gravità indiziaria, a sostenere la misura cautelare e la sua partecipazione all'associazione. Il terzo motivo (aggravante armata) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per non essere stato dedotto in sede di impugnazione del provvedimento cautelare; inoltre l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare in concreto.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza; utilizzata come cornice procedurale per il riesame delle misure cautelari.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Delitto principale contestato (traffico di stupefacenti); la commissione di tale fattispecie rientra tra i reati per i quali si presume l'esistenza delle esigenze cautelari ai sensi della normativa processuale richiamata.
Dei reati scopo collegati contestati; utilizzati come addebiti integrativi rispetto al capo principale.
Dispositivo sulla gravità indiziaria; la Corte ha affermato che in sede di cassazione la verifica è limitata alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione che sostiene l'esistenza dei gravi indizi.
Richiamato per distinguere livelli di evidenza probatoria; la Corte segnala che per le misure cautelari non è richiesto il grado di precisione del giudizio di merito.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie di droga; rinforza l'inderogabilità della misura nel caso di specifiche ipotesi.
art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Indicazione normativa delle fattispecie che giustificano particolari conseguenze cautelari; citata per inquadrare il reato rilevante ai fini cautelari.
art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che il delitto contestato comporta termini più elevati di durata della custodia cautelare nel procedimento speciale, sottolineando la rilevanza cautelare della fattispecie.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria dopo la decisione.
Massime di principio
- In sede di riesame e di cassazione la verifica della motivazione sulla gravità indiziaria è limitata: la Suprema Corte controlla l'esistenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme di diritto, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione globale delle emergenze probatorie.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali è sufficiente la "gravità indiziaria" ossia una qualificata probabilità della responsabilità fondata su elementi convergenti; non è richiesto il livello di certezza necessario al giudizio di merito.
- L'identificazione dell'autore o del fornitore può essere adeguatamente sostenuta da elementi convergenti anche di natura indiziaria: intercettazioni che nominano la persona, riscontri oggettivi quali presenza del veicolo intestato, contatti ripetuti, videochiamate verso utenze riconducibili a familiari e riscontri sui corrieri possono costituire quadro gravemente indiziario.
- Le mere alternative o dubbi ipotetici non bastano a travolgere una motivazione che abbia spiegato coerentemente le ragioni della identificazione quando esistano elementi convergenti e specifici.
- La contestazione dell'aggravante richiede interesse effettivo e, se la rimozione dell'aggravante non avrebbe effetto sulla legittimità o sulla misura cautelare, l'impugnazione può essere considerata inammissibile.
- Chi impugna deve indicare criticità specifiche e dimostrare, con riferimento agli standard del sindacato di legittimità, la presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazioni di diritto concrete, non limitarsi a rilievi generici.
- Nel bilanciamento cautelare la ripetizione di contatti organizzativi, la disponibilità a fornire quantitativi rilevanti e l'apporto di strumenti operativi (es. telefoni criptati) sono elementi che rafforzano la tesi della partecipazione stabile all'associazione.
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