Cassazione Penale, Ordinanza n. 07205/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere attestato falsamente le condizioni reddituali in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'accesso al beneficio, dovessero considerarsi il reddito netto e quindi le detrazioni e deduzioni previste dalla legge, e non il reddito lordo. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il consolidato principio secondo cui, ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito rilevante va determinato avendo riguardo al reddito lordo, comprensivo anche di redditi non assoggettabili a imposta ma indicativi delle condizioni economiche dell'istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sulla determinazione del reddito per il patrocinio a spese dello Stato, richiamando il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Norma incriminatrice richiamata per la falsità dell'attestazione delle condizioni reddituali nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va determinato considerando il reddito lordo e anche redditi non assoggettati a imposta, senza sottrarre detrazioni o deduzioni fiscali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante deve essere valutato in termini lordi, non netti, e non si sottraggono le detrazioni o deduzioni fiscali previste dalla normativa tributaria.
- La nozione di reddito imponibile richiamata dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è autonoma rispetto a quella fiscale e mira a fotografare la reale capacità economica dell'istante, includendo anche redditi non soggetti a imposizione ma sintomatici delle sue condizioni economiche.
- Una censura di violazione di legge è manifestamente infondata quando non si confronta con il principio di diritto consolidato della Corte di cassazione che esclude la rilevanza delle detrazioni e deduzioni nel calcolo del reddito per il beneficio.
- Il precedente che valorizza gli oneri deducibili può avere rilievo solo in casi in cui si tratti di importi mai effettivamente percepiti dal richiedente, non quando si discuta della generale modalità di calcolo del reddito ai fini del beneficio.
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