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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07205/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere attestato falsamente le condizioni reddituali in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'accesso al beneficio, dovessero considerarsi il reddito netto e quindi le detrazioni e deduzioni previste dalla legge, e non il reddito lordo. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il consolidato principio secondo cui, ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito rilevante va determinato avendo riguardo al reddito lordo, comprensivo anche di redditi non assoggettabili a imposta ma indicativi delle condizioni economiche dell'istante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sulla determinazione del reddito per il patrocinio a spese dello Stato, richiamando il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante deve essere valutato in termini lordi, non netti, e non si sottraggono le detrazioni o deduzioni fiscali previste dalla normativa tributaria.
  • La nozione di reddito imponibile richiamata dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è autonoma rispetto a quella fiscale e mira a fotografare la reale capacità economica dell'istante, includendo anche redditi non soggetti a imposizione ma sintomatici delle sue condizioni economiche.
  • Una censura di violazione di legge è manifestamente infondata quando non si confronta con il principio di diritto consolidato della Corte di cassazione che esclude la rilevanza delle detrazioni e deduzioni nel calcolo del reddito per il beneficio.
  • Il precedente che valorizza gli oneri deducibili può avere rilievo solo in casi in cui si tratti di importi mai effettivamente percepiti dal richiedente, non quando si discuta della generale modalità di calcolo del reddito ai fini del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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