Cassazione Civile, Ordinanza n. 15587/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (chiamato all'eredità)
La controversia
Un chiamato all’eredità aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l’accertamento della propria qualità di erede puro e semplice del defunto. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il chiamato fosse decaduto dal diritto di accettare per effetto del termine fissato su istanza di un creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., e che non vi fosse prova di accettazione tacita. La corte d’appello aveva confermato, affermando che il ricorrente non avesse provato di trovarsi nel possesso dei beni ereditari al momento dell’apertura della successione o immediatamente dopo, e che i documenti prodotti attestassero un possesso solo successivo, soprattutto dal 2015 in poi. Nel ricorso per cassazione il chiamato ha denunciato, da un lato, violazione degli artt. 476 e 485 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente escluso la rilevanza del possesso successivo dei beni ereditari; dall’altro, violazione dell’art. 481 c.c., assumendo che l’actio interrogatoria non fosse proponibile nei confronti di chi fosse già nel possesso dei beni ereditari, perché in tal caso opera l’art. 485 c.c. con il termine per l’inventario decorrente dal possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la corte d’appello avesse fatto applicazione di un criterio giuridico errato sia nell’interpretare l’art. 485 c.c. sia nel ritenere applicabile l’art. 481 c.c. anche al chiamato già nel possesso dei beni ereditari. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini il materiale probatorio alla luce del principio per cui il possesso dei beni ereditari, anche se acquisito dopo l’apertura della successione, rende applicabile l’art. 485 c.c. con decorrenza del termine per l’inventario dal momento di inizio del possesso e rende non esperibile l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. Nei giudizi di rinvio dovrà essere rivalutata la prova sul possesso e sulle relative conseguenze successorie; le spese di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per introdurre la domanda di accertamento della qualità di erede.
richiamato per negare, in fatto, la sussistenza di un’accettazione tacita in assenza di prova di atti concludenti idonei.
l’actio interrogatoria è esperibile dai soggetti interessati per abbreviare il termine di accettazione del chiamato non possessore; non è applicabile al chiamato già nel possesso dei beni ereditari.
se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi; il termine decorre dall’apertura della successione o, se il possesso inizia dopo, dal momento di inizio del possesso; in difetto diventa erede puro e semplice.
richiamato come termine generale che l’art. 481 c.c. mira ad abbreviare.
richiamato per affermare che, se il chiamato è nel possesso dei beni, non opera la curatela dell’eredità giacente.
indicato come rito del procedimento relativo all’actio interrogatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio è stato ravvisato come violazione di legge, poiché il giudice di merito ha risolto la questione fattuale sulla base di un’inesatta interpretazione delle norme sostanziali.
Massime di principio
- In materia successoria, il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari è soggetto all’obbligo di inventario ex art. 485 c.c.; il termine di tre mesi decorre dall’apertura della successione solo se il possesso esiste già in quel momento, mentre se il possesso è acquisito successivamente il termine decorre dal suo inizio.
- L’art. 485 c.c. si applica anche quando il possesso dei beni ereditari sia acquisito dopo l’apertura della successione: ciò che muta è soltanto la decorrenza del termine per l’inventario, non l’operatività della disciplina.
- L’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. è strumento per abbreviare il termine generale di accettazione ed è esperibile solo contro il chiamato non possessore; non può essere utilizzata per comprimere il diverso termine previsto per il chiamato in possesso dei beni ereditari.
- Quando il giudice di merito risolve una controversia di fatto sulla base di un presupposto interpretativo errato circa la portata di una norma sostanziale, il vizio integra violazione di legge denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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