Cassazione Penale, Ordinanza n. 14602/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale in giudizio abbreviato alla pena di 700 euro di ammenda per porto di oggetti atti ad offendere con riconoscimento della lieve entità del fatto, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto integrato il dolo/elemento soggettivo; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e motivazione contraddittoria per il diniego della particolare tenuità del fatto, pur a fronte del riconoscimento della lieve entità; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, valorizzando la lieve entità, il positivo contegno processuale e la risalenza dei precedenti; 4) deduzione della prescrizione del reato, assumendo una diversa data di commissione del fatto rispetto a quella indicata nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rilettura del merito, preclusa in cassazione; che il secondo confondesse indebitamente la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. con la circostanza attenuante della lieve entità, istituti logicamente e giuridicamente distinti; che il terzo fosse generico e non dimostrasse alcuna contraddizione tra il diniego delle attenuanti generiche/sospensione condizionale e il riconoscimento della lieve entità; e che il quarto si fondasse su un dato fattuale non riscontrato negli atti, poiché la data del reato era quella indicata nell'imputazione e, rispetto a essa, la prescrizione non era maturata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
La lieve entità del fatto nel porto di oggetti atti ad offendere opera come circostanza attenuante speciale, legata alla qualità e quantità dell'oggetto, e non come causa di esclusione della punibilità.
La particolare tenuità del fatto è concetto autonomo e non sovrapponibile alla lieve entità; può escludere la punibilità solo quando l'offesa sia talmente ridotta da rendere il fatto penalmente irrilevante.
Le attenuanti generiche sono autonome rispetto alle attenuanti speciali e richiedono una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta entità del fatto e sulla personalità del reo.
La sospensione condizionale della pena non è automaticamente correlata al riconoscimento della lieve entità del fatto e può essere negata in ragione dei precedenti penali risultanti dal casellario.
La prescrizione va calcolata sulla base della data del fatto risultante dagli atti e dall'imputazione; censure fondate su una diversa data non risultante dagli atti sono inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o della credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato, quando la sentenza di merito abbia motivato in modo non manifestamente illogico sugli elementi fattuali da cui desume l'elemento soggettivo del reato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non coincide con la circostanza attenuante della lieve entità: il primo istituto presuppone un'offesa talmente ridotta da escludere la punibilità, il secondo lascia integra la rilevanza penale del fatto ma ne attenua soltanto il trattamento sanzionatorio.
- Nel porto di oggetti atti ad offendere, il riconoscimento della lieve entità del fatto non impone automaticamente né la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. né le attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni distinte e fondate su presupposti differenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente fondato su elementi diversi dalla lieve entità del fatto, come i precedenti penali e gli esiti del casellario, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria.
- Le eccezioni di prescrizione devono confrontarsi con i dati processuali effettivamente emergenti dagli atti; è inammissibile dedurre in cassazione una diversa data del reato senza denunciare specificamente un errore della contestazione o senza dimostrare documentalmente il presupposto temporale del maturare della causa estintiva.
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