Cassazione Penale, Sentenza n. 28368/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Sassari (5/4/2023) per il reato di cui all'art.648 c.p., per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581-ter c.p.p. Il difensore sosteneva che la presenza dell'imputato nel processo di primo grado escludeva la necessità di procura speciale, che non era stata provata l'assenza di notifiche nella residenza del ricorrente, che l'inammissibilità decisa prima dell'espletamento delle notifiche precludeva il contraddittorio e che si era leso il suo diritto di accesso al giudice di appello (art.6 CEDU).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura contro l'art.581-ter c.p.p., la cui legittimità costituzionale è già stata più volte confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. È stato osservato che il ricorso non ha indicato un errore specifico nell'applicazione della norma ma ha fatto una critica generale alla disciplina; inoltre l'imputato non aveva eletto domicilio neppure in primo grado, quindi la presenza in primo grado non supplisce all'onere previsto dall'art.581-ter. La norma persegue il legittimo scopo di agevolare le notificazioni e non limita in modo sostanziale il diritto di accesso al giudice di impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.581, comma 1-ter c.p.p.
Imposta, a pena di inammissibilità, il deposito contestuale all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio delle parti private e dei difensori ai fini delle notificazioni per il giudizio di impugnazione; norma considerata legittima e funzionale a garantire corretta instaurazione del contraddittorio e regolarità delle notifiche
Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Norma penale in base alla quale era stata pronunciata la condanna in primo grado (reato oggetto del procedimento)
art. 6 CEDU (Carta EDU)
Il diritto di accesso al giudice d'impugnazione non risulta leso nella sua sostanza dalla previsione dell'art.581-ter, salvo che la norma impedisca in modo tale l'accesso da configurare una lesione sostanziale del diritto; la Corte ha ritenuto che non sia questo il caso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.6, n.3365 del 20/12/2023 (Terrasi); Sez.6, n.43718 dell'11/10/2023; Sez.4, n.44630 del 10/10/2023; Sez.5, n.25888/24; R.G. n.6578/2024 (De Felice)
Più pronunce della Corte hanno affermato la compatibilità costituzionale e la corretta interpretazione dell'art.581-ter; la giurisprudenza conferma che la norma non lede i diritti di difesa né il principio di parità tra le parti
Corte EDU, Succi e altri c. Italia
Richiamata a confermare che una norma processuale che regoli le condizioni di ammissibilità delle impugnazioni non costituisce di per sé violazione dell'art.6 CEDU se non priva del diritto di accesso nella sua sostanza
Massime di principio
- L'onere di allegare contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.581-ter c.p.p. è obbligatorio: il mancato adempimento può condurre all'inammissibilità dell'impugnazione.
- La presenza dell'imputato nel processo di primo grado non sostituisce automaticamente la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta per il giudizio di appello; occorre adempiere espressamente all'onere previsto dalla norma.
- La norma ha finalità organizzative e di tutela del contraddittorio (agevolare notifiche e comunicazioni): le doglianze costituzionali sulla sua legittimità sono state respinte dalla giurisprudenza, salvo casi in cui la restrizione impedisca concretamente l'accesso al giudice.
- In situazioni simili, il difensore deve sempre allegare o eleggere domicilio al momento del deposito dell'appello; la mancata cura di questa formalità espone al rischio di inammissibilità e al pagamento delle spese processuali.
- Le censure basate sul principio del favor impugnationis o su presunte violazioni dell'art.6 CEDU richiedono la prova che la norma abbia impedito in termini sostanziali l'accesso al rimedio giurisdizionale; critiche meramente argomentative alla norma processuale sono generalmente insufficienti.
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