Cassazione Civile, Ordinanza n. 08063/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società aveva convenuto l'operatore telefonico chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione del servizio telefonico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando Euro 10.000,00. In appello, la condanna risarcitoria era stata ridotta a Euro 1.938,48 e la Corte territoriale aveva distribuito tra le parti le spese di CTU e CTP e posto a carico della società attrice parte delle spese di primo grado e del giudizio di appello. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1226 c.c. per il diniego della liquidazione equitativa del danno; 2) violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello aveva ripartito le spese di CTU e CTP nonostante la parziale vittoria della ricorrente in primo grado e nonostante la sua adesione alla proposta conciliativa; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione per la condanna della ricorrente alle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato sui presupposti della liquidazione equitativa del danno. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che le spese processuali non possono essere frazionate in base all'esito delle singole fasi, ma vanno regolate unitariamente in relazione all'esito finale della lite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di CTU, CTP e del giudizio di appello, in ragione del parziale accoglimento dell'appello. Ha inoltre condannato la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo alle condizioni riconosciute dalla giurisprudenza consolidata; nel caso concreto la Corte di merito le ha correttamente escluse e il relativo motivo è stato disatteso.
comma 1 n. 3; comma 1 n. 5
La ricorrente ha dedotto violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha accolto solo le censure relative alla disciplina delle spese.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno regolate unitariamente in relazione all'esito finale della lite, senza frazionarle per singole fasi processuali.
È stata evocata dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto illegittimo il frazionamento operato dal giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo, ma non risulta essere stato decisivo nella soluzione della Corte.
La trattazione è avvenuta con il rito camerale accelerato previsto per il procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno presuppone il rispetto dei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; il giudice di merito non viola la legge se ne esclude l'applicazione in mancanza dei relativi presupposti.
- Le spese processuali devono essere regolate in modo unitario sulla base dell'esito finale della controversia e non possono essere frammentate in funzione dell'esito delle singole fasi o gradi del giudizio.
- Quando una parte risulta complessivamente vittoriosa, non è legittimo porle a carico spese di CTU, CTP o di appello solo perché in una fase intermedia aveva ottenuto un esito meno favorevole; rileva la soccombenza finale.
- In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito sulle spese se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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