Cassazione Penale, Sentenza n. 20166/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava le condanne per concorso in rapina pluriaggravata. Ariani denunciava il diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso e delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle sue dichiarazioni eteroaccusatorie e al comportamento processuale. Cozzolino contestava la conferma di responsabilità rilevando presunte valutazioni parziali delle intercettazioni e la utilizzazione delle dichiarazioni di Ariani in violazione del diritto al contraddittorio. Iozzelli chiedeva la rinnovazione del dibattimento per acquisire registrazioni telefoniche e una consulenza tecnica sullo stato di capacità, e contestava l'acquisizione delle dichiarazioni di un teste per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Ariani i motivi non superano la soglia di ammissibilità o sono manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva valutato la scarsa attendibilità e l'utilitarietà delle sue dichiarazioni e la mancata efficacia ai fini istruttori, giustificando il diniego delle attenuanti. Per Cozzolino i rilievi sono inammissibili perché equivocano una rivalutazione della prova: la Corte d'appello aveva ricostruito in modo coerente la partecipazione del ricorrente, avvalorata da intercettazioni e indizi gravi, e ha correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni per le quali è emersa la rinuncia al contraddittorio (con richiamo alla giurisprudenza europea). Per Iozzelli i motivi sono manifestamente infondati: la rinnovazione è stata respinta perché la prova richiesta era stata formata dall'imputato e non risultava scoperta o sopravvenuta, la consulenza tecnica proposta era tardiva rispetto al fatto e non erano emersi elementi di dubbio tali da rendere necessaria ulteriori accertamenti. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferita alla dedotta attenuante per ravvedimento operoso: la Corte ha ritenuto che, per riconoscerla, sia necessario un ravvedimento autentico e un apporto decisivo alle indagini; dichiarazioni utilitaristiche o contraddittorie non ne consentono il riconoscimento
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale non fosse idoneo a giustificare il riconoscimento delle circostanze in presenza della gravità del reato e della capacità a delinquere dimostrata
art. 628 cod. pen. (commi 1 e 3 n.1)
Norma sul reato di rapina pluriaggravata: la Corte d'appello ha valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha ritenuto sussistenti indizi concordanti e intercettazioni dimostrative della partecipazione
Norma sul rinnovamento del dibattimento in sede di appello: la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità della rinnovazione, ritenendo che la prova proposta fosse stata formata in vista della rinnovazione e non fosse nuova o sopravvenuta
Richiamata in relazione ai mezzi di prova e all'attività istruttoria: la Corte ha considerato compiuto il quadro probatorio, escludendo la necessità di acquisire ulteriore documentazione
Riguarda la consulenza tecnica: la Corte ha ritenuto che la consulenza prodotta tardivamente non giustificasse la rinnovazione o un supplemento istruttorio, specie in assenza di elementi nuovi o dubbi rilevanti
Dispositivo che prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza CEDU (Hermi v. Italy, Grande Camera, 18 ottobre 2006)
Richiamata con riferimento alla possibilità di rinuncia al diritto al contraddittorio: la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni acquisite unilateralmente quando risulti il consenso o la rinuncia della parte al contraddittorio
Massime di principio
- I motivi che si limitano a riproporre in cassazione le stesse critiche di merito già svolte in appello senza evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti sono spesso inammissibili
- Per il riconoscimento del ravvedimento operoso è necessario dimostrare un reale pentimento e un apporto rilevante e decisivo alle indagini; ammissioni parziali o utilitaristiche possono essere ritenute inidonee
- Le richieste di rinnovazione del dibattimento devono riguardare prove "scoperte" o "sopravvenute" dopo la decisione o essere tali da rendere indispensabile l'approfondimento; prove formatasi dall'imputato in vista della rinnovazione possono essere escluse
- Le consulenze tecniche tardive, specialmente quando distantissime dal fatto e non accompagnate da elementi nuovi, hanno scarse probabilità di determinare l'ammissione di accertamenti istruttori
- Le dichiarazioni acquisite unilateralmente possono essere utilizzate se risulta che la parte ha rinunciato al diritto al contraddittorio, secondo orientamenti della Corte EDU; tuttavia la loro attendibilità va valutata nel contesto probatorio
- Intercettazioni e indizi concordanti, di gravità e precisione che non siano efficacemente contrastati, costituiscono base solida per la conferma di responsabilità in sede di appello e cassazione
- I ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp
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