Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20166/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava le condanne per concorso in rapina pluriaggravata. Ariani denunciava il diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso e delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle sue dichiarazioni eteroaccusatorie e al comportamento processuale. Cozzolino contestava la conferma di responsabilità rilevando presunte valutazioni parziali delle intercettazioni e la utilizzazione delle dichiarazioni di Ariani in violazione del diritto al contraddittorio. Iozzelli chiedeva la rinnovazione del dibattimento per acquisire registrazioni telefoniche e una consulenza tecnica sullo stato di capacità, e contestava l'acquisizione delle dichiarazioni di un teste per violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Ariani i motivi non superano la soglia di ammissibilità o sono manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva valutato la scarsa attendibilità e l'utilitarietà delle sue dichiarazioni e la mancata efficacia ai fini istruttori, giustificando il diniego delle attenuanti. Per Cozzolino i rilievi sono inammissibili perché equivocano una rivalutazione della prova: la Corte d'appello aveva ricostruito in modo coerente la partecipazione del ricorrente, avvalorata da intercettazioni e indizi gravi, e ha correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni per le quali è emersa la rinuncia al contraddittorio (con richiamo alla giurisprudenza europea). Per Iozzelli i motivi sono manifestamente infondati: la rinnovazione è stata respinta perché la prova richiesta era stata formata dall'imputato e non risultava scoperta o sopravvenuta, la consulenza tecnica proposta era tardiva rispetto al fatto e non erano emersi elementi di dubbio tali da rendere necessaria ulteriori accertamenti. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Riferita alla dedotta attenuante per ravvedimento operoso: la Corte ha ritenuto che, per riconoscerla, sia necessario un ravvedimento autentico e un apporto decisivo alle indagini; dichiarazioni utilitaristiche o contraddittorie non ne consentono il riconoscimento

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale non fosse idoneo a giustificare il riconoscimento delle circostanze in presenza della gravità del reato e della capacità a delinquere dimostrata

  • art. 628 cod. pen. (commi 1 e 3 n.1)

    Norma sul reato di rapina pluriaggravata: la Corte d'appello ha valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha ritenuto sussistenti indizi concordanti e intercettazioni dimostrative della partecipazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sul rinnovamento del dibattimento in sede di appello: la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità della rinnovazione, ritenendo che la prova proposta fosse stata formata in vista della rinnovazione e non fosse nuova o sopravvenuta

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai mezzi di prova e all'attività istruttoria: la Corte ha considerato compiuto il quadro probatorio, escludendo la necessità di acquisire ulteriore documentazione

  • art. 72-bis cod. proc. pen.

    Riguarda la consulenza tecnica: la Corte ha ritenuto che la consulenza prodotta tardivamente non giustificasse la rinnovazione o un supplemento istruttorio, specie in assenza di elementi nuovi o dubbi rilevanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza CEDU (Hermi v. Italy, Grande Camera, 18 ottobre 2006)

    Richiamata con riferimento alla possibilità di rinuncia al diritto al contraddittorio: la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni acquisite unilateralmente quando risulti il consenso o la rinuncia della parte al contraddittorio

Massime di principio

  • I motivi che si limitano a riproporre in cassazione le stesse critiche di merito già svolte in appello senza evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti sono spesso inammissibili
  • Per il riconoscimento del ravvedimento operoso è necessario dimostrare un reale pentimento e un apporto rilevante e decisivo alle indagini; ammissioni parziali o utilitaristiche possono essere ritenute inidonee
  • Le richieste di rinnovazione del dibattimento devono riguardare prove "scoperte" o "sopravvenute" dopo la decisione o essere tali da rendere indispensabile l'approfondimento; prove formatasi dall'imputato in vista della rinnovazione possono essere escluse
  • Le consulenze tecniche tardive, specialmente quando distantissime dal fatto e non accompagnate da elementi nuovi, hanno scarse probabilità di determinare l'ammissione di accertamenti istruttori
  • Le dichiarazioni acquisite unilateralmente possono essere utilizzate se risulta che la parte ha rinunciato al diritto al contraddittorio, secondo orientamenti della Corte EDU; tuttavia la loro attendibilità va valutata nel contesto probatorio
  • Intercettazioni e indizi concordanti, di gravità e precisione che non siano efficacemente contrastati, costituiscono base solida per la conferma di responsabilità in sede di appello e cassazione
  • I ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.