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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04346/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un ex componente del collegio sindacale di una società poi fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., del credito per compensi maturati per l'attività svolta negli esercizi 2016, 2017 e parte del 2018. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione e il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., aveva confermato l'esclusione ritenendo che il credito fosse paralizzato dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché il sindaco non aveva reagito in modo tempestivo e concreto a operazioni gestorie reputate pregiudizievoli: in particolare, alla scrittura ricognitiva del 1.1.2014 con cui la fallita aveva accettato la posticipazione della restituzione di un finanziamento alla capogruppo, e alla mancata svalutazione di un credito verso altra società del gruppo. Con il ricorso per cassazione il sindaco deduceva, nei primi tre motivi, violazione degli artt. 2407, 2403 e 2403-bis c.c. e dell'art. 1460 c.c., sostenendo che la responsabilità dei sindaci presuppone una mala gestio degli amministratori previamente accertata, che nel caso concreto la società non versasse in una crisi irreversibile nel 2014, che mancasse l'indicazione degli specifici strumenti di reazione esigibili e che il tribunale avesse configurato una responsabilità oggettiva, senza prova del nesso causale. Con il quarto motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e lamentava che i verbali del collegio sindacale dimostrassero l'avvenuta svalutazione dei crediti verso la società del gruppo su impulso degli stessi sindaci. Con il quinto motivo censurava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e la ritenuta abusività dell'iniziativa processuale. Con il sesto motivo contestava il raddoppio del contributo unificato ex art. 13-quater d.P.R. n. 115/2012, assumendo che l'opposizione allo stato passivo non avesse natura impugnatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi perché il Tribunale aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova in materia di inadempimento: nel giudizio promosso dal sindaco per ottenere l'ammissione del proprio credito al passivo, la curatela può opporre l'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi di vigilanza; il curatore deve allegare i fatti di gestione rilevanti e un comportamento specifico e negligente, mentre incombe al sindaco provare l'esatto adempimento, cioè di avere vigilato con la diligenza professionale esigibile e di avere attivato gli strumenti di reazione appropriati. La Corte ha inoltre precisato che la verifica incidentale della mala gestio degli amministratori era stata effettivamente compiuta dal giudice di merito e che la doglianza del ricorrente, volta a proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove, era inammissibile in cassazione; parimenti, la censura sull'art. 1460 c.c. era priva di specifica illustrazione e quindi non idonea a colpire una delle rationes decidendi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specifica localizzazione processuale del fatto asseritamente omesso. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'accertamento della responsabilità aggravata è riservato al giudice di merito e non era stato specificamente censurato nei limiti consentiti dal vizio motivazionale. Il sesto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha affermato che l'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria, sia pure sui generis, e che il raddoppio del contributo unificato consegue alla pronuncia di rigetto integrale dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    norma richiamata per la richiesta di privilegio del credito professionale del sindaco per compensi maturati

  • art. 98 l. fall.

    l'opposizione allo stato passivo è qualificata come impugnazione, sia pure sui generis

  • art. 2407 c.c.

    i sindaci devono vigilare con diligenza professionale e, in caso di irregolarità, attivare strumenti di reazione effettivi e non meramente formali

  • art. 2403 c.c.

    richiamato dal ricorrente come dovere di vigilanza del collegio sindacale

  • art. 2403-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di poteri di ispezione e controllo dei sindaci

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere opposta alla pretesa del sindaco-creditore, ma il motivo di ricorso deve illustrarne specificamente la violazione

  • art. 2406, comma 2, c.c.

    indicato come possibile strumento di reazione dei sindaci, quale convocazione dell'assemblea in caso di fatti censurabili di rilevante gravità

  • art. 2409 c.c.

    richiamato quale rimedio di denunzia al tribunale in presenza di irregolarità di gestione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è scrutinabile nei limiti ristretti delineati dalle Sezioni Unite; non consente una rivalutazione del merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la responsabilità aggravata è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla responsabilità aggravata

  • art. 13-quater d.P.R. n. 115/2012

    il raddoppio del contributo unificato è conseguenza della pronuncia di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 67 l. fall.

    richiamato con riferimento al piano di risanamento e alla ristrutturazione del debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da un professionista per l'ammissione del proprio compenso, la curatela può opporre l'eccezione di inadempimento per contestare l'esigibilità del credito, allegando fatti di mala gestio o di omessa vigilanza collegati all'incarico professionale.
  • In tema di responsabilità dei sindaci, l'inadempimento del dovere di vigilanza non richiede necessariamente l'individuazione di uno specifico atto formalmente contrario alla legge: è sufficiente che l'organo di controllo non abbia rilevato irregolarità macroscopiche o non abbia reagito in modo adeguato e tempestivo con gli strumenti previsti dall'ordinamento.
  • Quando è dedotta l'eccezione di inadempimento, il curatore deve allegare i fatti storici di gestione rilevanti e un comportamento negligente del sindaco; spetta poi al sindaco provare di avere vigilato diligentemente e di avere attivato i rimedi di reazione appropriati in relazione alla concreta situazione societaria.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla decisione impugnata, indicando dove e come i fatti decisivi siano stati dedotti e discussi nel giudizio di merito.
  • La natura impugnatoria, sia pure sui generis, dell'opposizione allo stato passivo comporta l'applicabilità del meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoSindaci e revisori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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