Cassazione Penale, Ordinanza n. 25195/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza riguarda un procedimento per usura in cui l'imputato, già condannato in appello, propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nel recepimento delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo l'assenza di riscontri oggettivi e di una adeguata spiegazione circa la ritenuta decisività di alcune dichiarazioni considerate inattendibili. Con il secondo deduce violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova e omessa valutazione di una consulenza contabile difensiva, contestando l'accertamento dell'usurarietà dei tassi effettivamente applicati e la ritenuta apoditticità della motivazione sul superamento del tasso soglia. Con il terzo deduce violazione di legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura. Con il quarto lamenta violazione di legge in materia di prescrizione per mancata indicazione dei periodi di sospensione e conseguente errato calcolo dei termini. Con il quinto deduce vizio di motivazione per avere la corte d'appello richiamato la sentenza di primo grado senza svolgere una autonoma valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e comunque manifestamente infondati, rilevando che la sentenza impugnata dava conto in modo chiaro e completo dei riscontri alla credibilità della persona offesa e dell'accertamento tecnico sui tassi d'interesse, con valutazione che non può essere sostituita da una lettura alternativa del merito. Il terzo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione perché la questione dell'elemento soggettivo non risultava essere stata proposta come motivo di appello, in difetto di specificità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti generici e privi di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre la Corte ha osservato che la decisione di merito indicava compiutamente i periodi di sospensione e che il richiamo alla sentenza di primo grado era legittimo, essendo sorretto da autonoma giustificazione e dal confronto con le deduzioni difensive. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di usura richiamata solo per il motivo di ricorso relativo all'elemento soggettivo e all'accertamento dei tassi usurari.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il motivo non dedotto come motivo di appello non è proponibile in cassazione; la censura è inammissibile per difetto di specificità.
Base per la condanna del ricorrente in caso di ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentite censure che si limitino a riproporre, senza specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, le stesse doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su una mera lettura alternativa delle prove, quando la sentenza impugnata esponga in modo coerente e completo gli elementi posti a base della valutazione di attendibilità della persona offesa e dell'accertamento tecnico.
- La questione sull'elemento soggettivo del reato, se non devoluta con specifico motivo di appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- La doglianza sulla prescrizione deve indicare compiutamente la sequenza procedimentale e dimostrare, in relazione ad essa, l'effettiva maturazione del termine: in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
- È legittima la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado nel giudizio di appello quando la decisione d'appello fornisca una propria giustificazione, confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive e senza limitarsi a un rinvio meramente formale.
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