Cassazione Penale, Ordinanza n. 31373/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di estorsione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. In particolare ha lamentato l'assenza di un contributo concorsuale a suo carico. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente una riproposizione delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza un reale confronto con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità, in assenza di specifici travisamenti delle risultanze processuali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e solo apparente, perché reiterativo delle censure di appello e privo di effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata; ha altresì escluso che potesse chiedersi in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come titolo del delitto per cui era stata affermata la responsabilità, ossia l'estorsione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come norma che impone, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La critica alla motivazione deve consistere in un'effettiva e argomentata censura della ratio decidendi, non essendo sufficiente una doglianza solo apparente o meramente assertiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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