Cassazione Penale, Sentenza n. 40333/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna, in particolare, le statuizioni della Corte d'appello relative alla revoca di confische disposte in primo grado (art. 12 sexies L. 356/1992 ora art. 240 bis c.p.p.), contestando errori nell'identificazione e valutazione degli immobili e nella valutazione della sproporzione patrimoniale e della ragionevolezza temporale; contesta inoltre l'assoluzione o l'esclusione di responsabilità su specifici capi (es. esclusione della recidiva per Giampà; assoluzione per Notarianni dal capo H; esclusione del reato di tentata estorsione per Trovato), nonché il rigetto di richieste di rinnovazione istruttoria e l'omessa valutazione di precedenti giudicati e di perizie. Le censure spaziano da vizi di motivazione e travisamento probatorio a questioni processuali sulle preclusioni, sull'utilizzabilità di intercettazioni e sulla legittimazione ad impugnare da parte degli imputati rispetto a beni intestati a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi del Procuratore generale: ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello nei punti in cui essa ha escluso la sussistenza della recidiva per Giampà Vincenzo (rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio) e nei punti in cui ha escluso la responsabilità di Trovato Concetto per il reato al capo G) (tentata estorsione), per carenza e contraddittorietà della motivazione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato (in particolare nelle censure relative alle revoche di confisca nei confronti di Salatino e Notarianni). I ricorsi proposti dalle difese: alcuni (p.es. quelli di Pascucci Giovanna) sono stati ritenuti fondati in parte e la sentenza impugnata annullata con rinvio per la verifica delle preclusioni e della legittimità degli acquisti; altri ricorsi difensivi (di Salatino Antonio, Pascucci Vincenza, Trovato, Bova, Greco e altri) sono stati dichiarati inammissibili e i relativi ricorrenti condannati alle spese e, per taluni, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12 sexies, L. 356/1992 (ora art. 240 bis c.p.p.)
Disciplina la confisca "allargata" per beni in sproporzione rispetto ai redditi. La Corte ha richiamato che per disporre o revocare la confisca occorre accertare sproporzione e ragionevolezza temporale e che decisioni precedenti (misure di prevenzione) sono preclusive solo se hanno valutato gli stessi presupposti e non vi sono nuovi elementi di decisiva rilevanza.
Norma oggi regolatoria della confisca cd. allargata: la Cassazione ha ribadito la distinzione tra giudizio di prevenzione e giudizio penale, affermando che la preclusione opera solo se i giudicati hanno contenuti cognitivi omogenei (titolarità o sproporzione) senza sopravvenienze probatorie rilevanti.
Regola i poteri istruttori del giudice d'appello in procedura abbreviata; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice rispetto all'assunzione di prove nuove e che il rigetto di richiesta di integrazione istruttoria non integra automaticamente vizio rilevante ai fini della cassazione.
Norma sull'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento: la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza delle intercettazioni acquisite, riconoscendo che l'eventuale inutilizzabilità può incidere sulla prova ma richiede specifico esame nel caso concreto.
Riguarda la recidiva: la Corte ha statuìto che l'esclusione o l'affermazione della recidiva richiede motivazione adeguata e specifica, valutando i precedenti penali in relazione al nuovo fatto; motivazione asserttiva è insufficiente.
Norma che consente condanna alle spese e misure sanzionatorie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare alcuni ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La confisca "allargata" richiede prova della sproporzione patrimoniale e di una correlazione temporale ragionevole tra acquisizione o miglioramenti dei beni e l'epoca dei reati "spia": senza questi elementi la confisca può essere revocata.
- I provvedimenti di prevenzione non vincolano automaticamente il giudice penale: la preclusione opera solo se i giudicati hanno valutato gli stessi presupposti e non emergono elementi nuovi di decisiva rilevanza.
- L'imputato che non è proprietario formale del bene ha interesse limitato a impugnare una confisca: la legittimazione sostanziale al rimborso/alla restituzione compete in primo luogo al terzo formalmente titolare.
- In procedura abbreviata il giudice d'appello mantiene discrezionalità sull'assunzione di nuove prove (art. 603 c.p.p.); la richiesta di prova non costituisce un diritto assoluto delle parti e il suo rigetto non costituisce automaticamente vizio di legittimità se motivato.
- Per l'accertamento della recidiva è indispensabile una motivazione puntuale che confronti i precedenti con il fatto nuovo; decisioni asserttive o generiche sull'assenza di recidiva sono vulnerabili di annullamento.
- L'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in procedimenti diversi è valutata caso per caso: la loro esclusione o ammissione può incidere sul complesso probatorio, e le censure devono indicare concretamente l'effetto sulle conclusioni del giudice.
- I ricorsi per cassazione sulle misure ablative richiedono interesse diretto e concreto; i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della perizia, senza indicare errori giuridici o di logica motivazionale, sono spesso inammissibili.
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