Ordinanza n. 190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00616/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego amministrativo e la successiva ordinanza di rigetto di una nuova istanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Veneto deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza del Consiglio di Stato, l'illegittimo esercizio del potere di revoca da parte dell'Amministrazione e la violazione del legittimo affidamento formatosi in capo all'istante. Il giudice rileva tuttavia che il ricorso di primo grado non conteneva censure specificamente rivolte al capo motivazionale del diniego fondato sulla mancata produzione di valide asseverazioni e sull'inadeguatezza delle ulteriori asseverazioni presentate durante il procedimento. La nuova istanza cautelare era stata respinta dal TAR con ordinanza n. 616 del 10 dicembre 2025; il Consiglio di Stato considera scarsamente rilevante stabilire se essa costituisse una nuova sollecitazione del potere cautelare oppure un'istanza di revoca della precedente ordinanza reiettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto dirimente la precedente ordinanza cautelare del TAR, rilevando anzitutto che nel ricorso introduttivo mancavano censure contro la motivazione del diniego relativa all'assenza di valide asseverazioni e all'inadeguatezza di quelle prodotte in corso di procedimento. Le doglianze erano invece concentrate sulla pretesa illegittimità della revoca amministrativa e sulla lesione del legittimo affidamento. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 58 c.p.a. per la revoca della precedente ordinanza cautelare, non risultando un mutamento delle circostanze né un errore riconducibile all'art. 395 c.p.c. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
La revoca o modifica dell'ordinanza cautelare richiede un mutamento nelle circostanze oppure la prospettazione di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; tali presupposti non sono stati ravvisati.
Richiamato quale parametro per l'errore che può giustificare la revoca dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la valutazione del fumus boni iuris può essere esclusa quando il ricorso di primo grado non contiene censure specifiche contro una motivazione autonoma e decisiva dell'atto impugnato, anche se formula doglianze relative ad altri profili di illegittimità.
- La revoca o modifica di un'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento delle circostanze oppure un errore riconducibile ai casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; la mera riproposizione delle contestazioni già esaminate non è sufficiente.
- Quando il ricorso introduttivo è incentrato sulla revoca amministrativa e sulla violazione del legittimo affidamento, senza contestare una distinta motivazione dell'atto basata sull'insufficienza della documentazione prodotta, tale omessa censura può risultare dirimente ai fini della reiezione della tutela cautelare.
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