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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26768/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione a un tentativo di rapina aggravata. Con motivi aggiunti deduce ulteriori censure che, tuttavia, incidono sulla affermazione di responsabilità e non sul solo punto devoluto con il ricorso introduttivo. La Corte osserva che la doglianza sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata e non consentita in sede di legittimità, poiché la motivazione di merito sul diniego non presenta evidenti illogicità; i motivi aggiunti sono invece dichiarati inammissibili perché estranei al tema del trattamento sanzionatorio originariamente devoluto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando da un lato che la censura sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata e non scrutinabile nel merito in assenza di evidenti illogicità della motivazione, dall'altro che i motivi aggiunti sono inammissibili perché attinenti alla responsabilità e non al solo trattamento sanzionatorio oggetto del ricorso introduttivo. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al tentativo del reato contestato

  • art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis c.p.

    indicato come base normativa del reato oggetto di censura

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte richiama il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato se il giudice di merito considera gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare ogni singolo elemento prospettato

  • art. 606 c.p.p.

    implicitamente richiamato per il limite del sindacato di legittimità sulle censure relative al trattamento sanzionatorio e alla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è deducibile solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p.; è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • I motivi aggiunti in cassazione sono inammissibili quando esorbitano dall'oggetto del ricorso introduttivo e introducono questioni diverse, specie se attengono alla responsabilità anziché al solo punto del trattamento sanzionatorio originariamente impugnato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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