Cassazione Civile, Ordinanza n. 16269/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una scrittura del 21 luglio 2009 concernente l'affidamento di una agenzia assicurativa. Il giudice di primo grado aveva qualificato il negozio come contratto preliminare di agenzia, dichiarando risolto il rapporto per inadempimento della società e condannandola al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato tale impostazione, ritenendo che le parti avessero voluto rinviare la stipula del definitivo e che la società avesse poi affidato l'agenzia a un diverso soggetto. Il ricorso principale censurava la quantificazione del danno, sostenendo che il pregiudizio avrebbe dovuto essere commisurato alle provvigioni presumibilmente conseguibili nel triennio, che la controparte aveva ammesso una redditività minima dell'agenzia, che il giudice avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica e che il costo di gestione sarebbe stato a carico della società convenuta. Il ricorso incidentale contestava, in via principale, la qualificazione del contratto come preliminare e, in subordine, l'affermazione dell'inadempimento della società e la decisione sul danno, sostenendo altresì che fosse operante una clausola di recesso che avrebbe inciso sulla liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione del contratto, osservando che l'interpretazione della scrittura operata dal giudice di merito era plausibile e sorretta dal tenore letterale dell'accordo e dalle dichiarazioni rese in istruttoria. Ha inoltre confermato il giudizio di inadempimento della società, basato sul fatto che l'agenzia era stata definitivamente affidata a un diverso soggetto nonostante le richieste della controparte. Quanto al danno, la Corte ha affermato che l'onere della prova riguarda il solo inadempimento, mentre la prova del danno grava sul creditore; ha ritenuto inammissibili o infondate le critiche sulla mancata considerazione di asserite ammissioni difensive, sulla mancata CTU e sulla liquidazione equitativa, valorizzando l'alea iniziale dell'attività e la clausola di recesso. Infine, ha escluso la decisività del fatto dedotto nel ricorso incidentale relativo alla comunicazione di recesso, perché non risultava provato che la clausola fosse operativa già nel preliminare. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e si è dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sui principi di responsabilità contrattuale, senza accoglimento della censura
richiamato in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ribadisce che l'onere probatorio riguarda l'inadempimento, non anche il danno
richiamato ai fini del risarcimento del danno contrattuale
richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ritenuta legittima in base agli elementi disponibili
richiamato per contestare la qualificazione del negozio
richiamato per contestare la qualificazione del negozio
richiamato per contestare la validità del negozio
richiamato per sostenere la nullità per difetto di causa del preliminare
richiamato in relazione al preliminare e alla sua validità
richiamato per le regole di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione è accertamento di fatto
richiamato per le regole di interpretazione contrattuale
richiamato per le regole di interpretazione contrattuale
richiamato per sostenere la nullità del preliminare
richiamato tra le norme invocate contro la qualificazione del contratto
richiamato dal ricorrente principale in tema di rapporto di agenzia
richiamato dal ricorrente principale in tema di istruttoria e consulenza tecnica
la Corte distingue l'onere della prova dell'inadempimento da quello del danno, che grava sul creditore
richiamato dal ricorrente principale in tema di ammissioni
richiamato dal ricorrente principale in tema di confessione
la Corte richiama l'ammissibilità della tutela ex art. 2932 anche con riferimento al preliminare di agenzia e, in generale, a taluni preliminari di rapporti obbligatori
richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di eccezione di inadempimento
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la decisività del fatto dedotto
richiamato nel secondo motivo incidentale per asserita erronea valutazione delle prove
le norme sul danno sono applicate nel senso che la liquidazione può avvenire equitativamente quando la prova puntuale del lucro perso non sia fornita
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici specificamente individuati e non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell'accordo.
- La qualificazione di una scrittura come preliminare o definitiva dipende dalla volontà effettiva delle parti desumibile dal testo complessivo e dagli elementi istruttori; la presenza di una regolazione dettagliata del rapporto non esclude, da sola, che le parti abbiano inteso rinviare la stipula definitiva.
- Nel preliminare è configurabile la tutela ex art. 2932 c.c. anche in relazione a rapporti di agenzia o ad altri contratti a effetti obbligatori, sicché non è corretto affermare in via generale la nullità del preliminare di un contratto obbligatorio per difetto di causa.
- Nel giudizio di risoluzione per inadempimento il giudice deve compiere una valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti per stabilire quale condotta abbia fatto venir meno l'interesse dell'altra alla prosecuzione del rapporto.
- L'onere della prova dell'inadempimento si distingue da quello del danno: la parte che agisce per responsabilità contrattuale deve provare il pregiudizio subito, mentre il debitore deve provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
- La mancata liquidazione del danno in base ai guadagni sperati è legittima quando manchino elementi idonei a dimostrare costi e utili effettivi; in tal caso il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa valorizzando elementi concreti e presuntivi.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e può essere legittimamente negata quando la richiesta abbia carattere esplorativo o quando la quantificazione possa essere svolta sulla base degli elementi già acquisiti.
- Per dedurre utilmente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo occorre allegare e provare che il fatto sia realmente decisivo e discusso tra le parti; la mera prospettazione di una clausola contrattuale non basta se non se ne dimostra l'operatività nel caso concreto.
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