Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un'avvocata che si difendeva personalmente, di alcuni inviti di pagamento concernenti l'omesso versamento del contributo unificato. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione dichiarando inammissibile l'appello perché totalmente generico. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva plurime violazioni di norme processuali e richiamava anche questioni di legittimità costituzionale, ma il ricorso risultava redatto in modo confuso, privo di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla decisione impugnata, con motivi sovrapposti e generici, tali da non consentire di comprendere in modo preciso le censure contro la sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., perché privo di chiarezza, sinteticità e specifica correlazione con la sentenza impugnata, e perché i motivi erano formulati in modo generico, confuso e promiscuo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza; la loro violazione comporta inammissibilità quando impedisca alla Corte di comprendere le censure e di svolgere il controllo di legittimità.
I motivi devono essere ricondotti in modo chiaro ai vizi tipizzati dal codice; la mera evocazione cumulativa e generica dei numeri dell'articolo non è sufficiente.
art. 24 Cost.
Il rispetto dei requisiti di forma e contenuto dell'impugnazione è letto in funzione dell'effettiva tutela del diritto di difesa, senza gravare il processo di oneri superflui.
art. 111 Cost.
Il dovere di chiarezza e sinteticità è collegato ai principi del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consenta di individuare con immediatezza i fatti rilevanti, la decisione censurata e le specifiche ragioni di critica, perché viola i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.
- La chiarezza e la sinteticità dell'atto non sono mere regole redazionali, ma presidiano l'autosufficienza del ricorso e la possibilità per la Corte di esercitare il controllo di legittimità.
- La formulazione cumulativa, confusa o sovrapposta di censure eterogenee, senza distinguere il vizio di violazione di legge da quello motivazionale, rende il motivo inammissibile se richiede un'integrazione officiosa da parte della Corte.
- La generica riproposizione di atti e documenti del merito, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- Le questioni di legittimità costituzionale restano prive di rilevanza quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26048/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26057/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26066/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →