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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21350/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla determinazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli censurando un solo profilo: la quantificazione della pena inflitta per il tentativo di rapina, ritenuta superiore al minimo edittale. Il ricorso contestava quindi la misura del trattamento sanzionatorio, non già l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che una doglianza siffatta non è proponibile in sede di legittimità quando mira a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla graduazione della pena, e che nella sentenza impugnata la motivazione sul punto era adeguata, perché fondata su elementi ritenuti decisivi e rilevanti, richiamati espressamente nella decisione di appello.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della fattispecie tentata oggetto di condanna

  • art. 628 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del reato contestato, rapina

  • art. 132 c.p.

    indicato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    indicato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 606 c.p.p.

    non espresso nel testo, ma implicitamente evocato dal limite del sindacato di legittimità sulla censura relativa alla pena

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La censura sulla sola quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito sulla misura del trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi di fatto ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiOnere della prova

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