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Ordinanza

Ordinanza n. 507/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’ASP all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 374/2024, definitivamente esecutivo, e alla sentenza di ottemperanza n. 573/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria per il pagamento di euro 49.052,35, oltre interessi e spese. Con sentenza n. 573/2025 il TAR aveva ordinato all’ASP di eseguire il decreto entro sessanta giorni, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il commissario delegato ha chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione, rappresentando che alcune fatture sottostanti ai titoli giudiziali risultavano già pagate prima della formazione dei decreti ingiuntivi e che le fatture nn. 22 e 23 del 2015 erano state duplicate nei due decreti. Il ricorrente ha riconosciuto la duplicazione delle fatture e ha chiesto che fossero conteggiate una sola volta, con detrazione di euro 2.150,22 dal decreto n. 374/2024. L’ASP non ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, non si è costituita nel giudizio di ottemperanza e non ha formulato eccezioni sui pagamenti pregressi.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti e prorogato il termine per l’esecuzione commissariale. Ha stabilito che i pagamenti anteriori alla formazione dei decreti ingiuntivi non possono essere fatti valere nella fase di ottemperanza come fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito consacrato nel titolo giudiziale. Tali circostanze avrebbero dovuto essere dedotte dall’ASP mediante opposizione al decreto ingiuntivo; il giudice dell’ottemperanza, avente funzione esecutiva, non può modificare il precetto né riesaminare questioni coperte dal giudicato, ferma la possibilità per l’amministrazione di agire separatamente per la ripetizione dell’indebito, ove ne ricorrano i presupposti. Ha tuttavia attribuito valore di rinuncia parziale al credito alla dichiarazione del ricorrente concernente la duplicazione delle fatture nn. 22 e 23 del 2015, disponendo che l’importo di euro 2.150,22 fosse detratto in sede di esecuzione del decreto n. 374/2024. Ha ritenuto perdurante l’inadempimento dell’ASP e imposto al commissario ad acta di procedere direttamente e tempestivamente al pagamento delle somme dovute entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alle Procure della Repubblica competenti e alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli adempimenti necessari e di nominare un commissario ad acta in caso di inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà definitiva dei decreti ingiuntivi consolida il titolo giudiziale azionabile in sede esecutiva e di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il giudice amministrativo può verificare soltanto vicende estintive, modificative o impeditive del credito successive alla formazione del titolo; non può riesaminare fatti anteriori che avrebbero dovuto essere dedotti con l’opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Il giudicato sostanziale formatosi per mancata opposizione al decreto ingiuntivo copre non solo l’esistenza del credito, ma anche l’inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori alla proposizione del ricorso monitorio e non dedotti tempestivamente.
  • I pagamenti anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo non possono essere opposti in sede di ottemperanza per ridurre l’importo dovuto in esecuzione del titolo; l’amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, deve farli valere mediante le azioni ordinarie previste per la ripetizione dell’indebito.
  • Una dichiarazione del creditore, resa nel corso del giudizio e specificamente riferita alla duplicazione di alcune poste creditorie, può essere valorizzata come rinuncia parziale al credito e comportare la detrazione dell’importo corrispondente in sede di esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deve provvedere direttamente agli adempimenti necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, nei termini stabiliti o prorogati dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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