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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31837/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto in luogo di privata dimora (art. 624-bis cod. pen.). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), sostenendo che la cabina di uno stabilimento balneare non possa essere considerata "privata dimora" alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite che limita tale nozione ai luoghi con caratteristiche proprie dell'abitazione o stabilmente riservati per attività attinenti alla sfera privata, e lamentando carenza di argomentazione della Corte territoriale sulla assimilabilità della cabina a tali luoghi.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la qualificazione del reato come furto in luogo di privata dimora, condividendo la valutazione dei giudici di merito: la cabina dello stabilimento balneare è stata ritenuta luogo destinato allo svolgimento di atti attinenti alla sfera privata (spogliarsi, rivestirsi, custodire effetti personali), utilizzata in modo riservato e per un periodo apprezzabile, con ius excludendi alios del titolare. La Corte ha fatto riferimento all'elaborazione delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 31345/2017) e alla giurisprudenza successiva che individua i criteri per la nozione di privata dimora; ha inoltre disposto che il ricorrente sostenga le spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma tutela con sanzioni specifiche i furti commessi in edifici o luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora; la Corte interpreta la nozione di privata dimora in senso esteso a luoghi che, pur non essendo abitazioni, abbiano le caratteristiche di riservatezza, non accessibilita senza consenso e utilizzazione per atti della vita privata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione riguardanti violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso era fondato su tali censure ma la Corte lo ha ritenuto infondato

  • art. 2, comma 2, legge n. 128/2001

    Dispositivo legislativo che ha introdotto nel codice penale la fattispecie autonoma del furto in abitazione e del furto con strappo, dando origine all'interpretazione giurisprudenziale sulla nozione di privata dimora

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata per la sintesi del motivo di ricorso (sintesi ai sensi dell'articolo citato)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • Per qualificare un luogo come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis è necessario valutare tre elementi essenziali: a) utilizzazione per atti della vita privata in modo riservato; b) durata apprezzabile del rapporto tra la persona e il luogo (non mera occasionalità); c) non accessibilità a terzi senza consenso, ossia presenza di ius excludendi alios.
  • La valutazione è complessiva e può essere sia oggettiva (aspetto temporale e funzionale del luogo) che soggettiva (la volontà del titolare di rendere il luogo non accessibile a terzi).
  • Luoghi pubblici o aperti a terzi per natura o gestione (es. sala di attesa, circolo sportivo con accesso non limitato) tendenzialmente non rientrano nella nozione; spazi ad uso personale anche se temporaneo ma riservato e con uso prolungato (es. cabine, spogliatoi riservati, cabine di peschereccio) possono rientrarvi.
  • Il giudice deve motivare chiaramente il collegamento tra le caratteristiche del luogo e i criteri indicati dalle Sezioni Unite; una motivazione che spieghi la riservatezza, la non accessibilità e la durata dell'uso è sufficiente a sostenere la qualificazione aggravata.
  • In presenza di dubbi sulla natura del luogo, la qualificazione incide sul trattamento sanzionatorio: la qualificazione come privata dimora comporta applicazione della fattispecie più grave, pertanto l'onere motivazionale della Corte è particolarmente rilevante.

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