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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36958/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato, con due sentenze della Corte d’appello di Palermo divenute irrevocabili rispettivamente il 18 novembre 2022 e il 23 aprile 2024, per reati comprendenti un’associazione mafiosa, un’estorsione consumata aggravata dallo scopo mafioso, una tentata estorsione e la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Con ordinanza del 15 gennaio 2026, la stessa Corte, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due condanne, individuando come più grave il delitto di cui all’art. 416-bis, secondo comma, c.p., punito con 10 anni e 8 mesi di reclusione, e applicando aumenti di 5 anni per l’estorsione consumata, 4 mesi per la tentata estorsione e 4 mesi per la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. Con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 671 e 657 c.p.p. e 81 c.p., il condannato ha lamentato che gli aumenti fossero sproporzionati rispetto alle pene inflitte a coimputati giudicati separatamente. La requisitoria del pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento, sostenendo che mancasse una motivazione sull’entità degli aumenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. La censura comparativa non indicava i coimputati da prendere a confronto, i reati da loro commessi, il ruolo nei reati-fine né la posizione nell’associazione; la produzione di un compact disk con copie di sentenze non suppliva a tali omissioni, poiché non può essere demandato alla Corte un esame esplorativo per individuare la base fattuale della doglianza. Inoltre, la decisione impugnata aveva indicato, per l’aumento di 5 anni relativo all’estorsione consumata aggravata dallo scopo mafioso, la gravità del fatto e la pena finale superiore a otto anni già inflitta in cognizione. La parità di trattamento tra correi non costituisce un criterio autonomo di commisurazione: la pena è personale e va determinata secondo i parametri individuali dell’art. 133 c.p.; ciò vale a maggior ragione quando i giudizi sono diversi. La Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., devono essere enunciati, a pena di inammissibilità, «i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

    Il motivo d’impugnazione deve indicare specificamente le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali che sostengono la richiesta; il difetto di tali indicazioni comporta l’inammissibilità.

  • art. 671 c.p.p.

    Non risulta la violazione degli articoli 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. sotto il profilo del computo e della sufficiente motivazione dell'aumento, in realtà neppure dedotta.

    Nel caso esaminato non è stata ravvisata violazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva quanto al computo o alla motivazione degli aumenti.

  • art. 657 c.p.p.

    Non risulta la violazione degli articoli 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. sotto il profilo del computo e della sufficiente motivazione dell'aumento, in realtà neppure dedotta.

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non individua nel testo una distinta questione interpretativa o applicativa relativa all’art. 657 c.p.p.

  • art. 81 c.p.

    Non risulta la violazione degli articoli 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. sotto il profilo del computo e della sufficiente motivazione dell'aumento, in realtà neppure dedotta.

    La Corte esclude, nel caso concreto, una violazione delle regole sulla continuazione quanto al computo degli aumenti e alla motivazione della loro misura.

  • art. 3 Cost.

    Il riferimento al principio di "parità di trattamento", cui si fa cenno nel ricorso, è del tutto inconferente, in quanto, nella elaborazione giurisprudenziale sulla conformità della pena ai principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e finalizzazione del trattamento sanzionatorio alla rieducazione (art. 27 Cost.), la relazione è sempre tra pena comminata dal legislatore e fatto (Corte cost., sent. n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024), tra le pene previste per reati simili (Corte Cost., sent. n. 236 del 2016) o tra pene pecuniarie e condizioni economiche de reo (Corte cost., sent. n. 28 del 2022 e n. 7 del 2025).

    Il principio di eguaglianza, nella valutazione della proporzionalità della pena, non impone identità di trattamento tra coimputati; la comparazione rilevante riguarda le relazioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, non il trattamento sanzionatorio di correi.

  • art. 27 Cost.

    Si osserva infatti che non sussiste un diritto ad una identità di trattamento sanzionatorio tra correi, posto che la pena risponde a criteri di personalizzazione.

    La natura personale della pena esclude un diritto dei correi a un’identica sanzione; il trattamento va personalizzato sulla base delle circostanze individuali.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella definizione del trattamento sanzionatorio, ma, dovendo effettuarsi tale valutazione sulla base dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., ovvero sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti.

    La commisurazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri individuali dell’art. 133 c.p.; non è richiesta né imposta una comparazione con le pene inflitte ai concorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che fondano ciascuna censura; una produzione documentale non sana l’aspecificità quando costringe il giudice di legittimità a svolgere una ricerca esplorativa per individuare i fatti e le posizioni cui la doglianza si riferisce.
  • La disparità tra le pene inflitte a coimputati non integra, di per sé, un vizio della commisurazione: la pena è personale e va determinata secondo i criteri individuali dell’art. 133 c.p., senza che sia richiesta una valutazione comparativa tra concorrenti, tanto più se giudicati in procedimenti distinti.
  • Il diverso trattamento sanzionatorio di coimputati non è, da solo, indice di vizio motivazionale; può assumere rilievo solo quando il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazioni prospettate come identiche sia fondato su asserzioni irragionevoli o paradossali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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