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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35517/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di urbanizzazione per il pagamento di contributi e oneri di partecipazione relativi a terreni/immobili compresi nel perimetro della lottizzazione. La società intimata ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, di non essere obbligata al pagamento perché nell'atto di acquisto non era stato richiamato il vincolo consortile previsto dallo statuto; in subordine, ha eccepito prescrizione e nullità/invalidità delle delibere consortili per difetto di convocazione. La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo, da un lato, che l'obbligo di partecipazione e contribuzione gravasse comunque sul nuovo proprietario; dall'altro, che i crediti consortili anteriori fossero in gran parte prescritti e che le delibere non fossero opponibili per mancata rituale convocazione. Il consorzio ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che le eccezioni della società non fossero state ritualmente riproposte in appello; 2) violazione delle norme statutarie e dell'art. 2948 n. 4 c.c., contestando l'applicazione della prescrizione quinquennale e sostenendo l'assenza di natura periodica o addirittura l'imprescrittibilità dei crediti consortili, oltre alla valenza interruttiva/ricognitiva delle delibere; 3) violazione delle norme statutarie e dell'art. 633 c.p.c., censurando il mancato riconoscimento della prova del credito e della validità delle delibere assembleari. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando, se del caso, la qualificazione dell'obbligo di pagamento come obbligazione propter rem opponibile anche senza espressa menzione nel contratto di acquisto e sostenendo che un simile vincolo non poteva gravare sui successivi acquirenti se non per espressa pattuizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti della motivazione, e ha respinto il primo motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale condizionato della società resistente. In particolare, ha affermato che i crediti per oneri consortili non sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c., bensì a quella ordinaria decennale; tuttavia ha precisato che le delibere consortili adottate senza rituale convocazione del soggetto interessato non possono essere automaticamente poste a fondamento della pretesa, ma la mancata convocazione integra un vizio di annullabilità, da far valere nel termine previsto, non nullità assoluta. Inoltre, ha escluso che il vincolo consortile possa gravare sul successivo acquirente indipendentemente da una valida manifestazione di volontà o da un'espressa pattuizione nel titolo di acquisto, non essendo sufficiente richiamare la natura reale dell'obbligazione o l'atto d'obbligo originariamente assunto verso il Comune. Il dispositivo finale non è integralmente riportato nel testo, ma dalla motivazione emerge una cassazione della decisione impugnata nei punti accolti, con correzione dei principi applicati in tema di prescrizione e opponibilità del vincolo consortile.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello; la riproposizione può risultare anche dal contenuto della comparsa di costituzione, purché chiara e non meramente generica. Non opera per questioni rilevabili d'ufficio.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La prescrizione quinquennale non si applica ai crediti per oneri consortili, perché tali crediti non hanno natura periodica in senso tecnico; per essi vale la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di interruzione della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto decisivo che le delibere anteriori non potevano valere verso la specifica posizione della società in assenza di rituale convocazione.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito non può essere desunto dalle delibere consortili anteriori quando il soggetto interessato non sia stato ritualmente convocato o coinvolto.

  • art. 633 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo può essere emesso solo in presenza di un credito fondato e sufficientemente provato; tuttavia la prova del credito dipende dalla validità e opponibilità delle delibere poste a base della pretesa.

  • art. 35 dello statuto consortile

    Richiamato come base statutaria del procedimento di recupero dei crediti e della prova della loro esigibilità.

  • art. 19 dello statuto consortile

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e alla validità delle delibere annuali.

  • artt. 11, 33 e 34 dello statuto consortile

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina degli oneri consortili e la loro esigibilità.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione del vincolo consortile come obbligazione reale opponibile ai successivi acquirenti.

  • art. 870 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di oneri relativi alla lottizzazione e urbanizzazione.

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno dell'assetto di comunione/realità invocato, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la natura contrattuale dell'obbligo, subordinata a valida adesione o pattuizione.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per affermare che l'obbligo verso il consorzio può derivare solo da autonomia negoziale e non automaticamente dal bene.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione del titolo di acquisto e dello statuto consortile.

  • art. 1484 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale senza che dal testo emerga una specifica applicazione autonoma.

  • art. 1489 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale senza che dal testo emerga una specifica applicazione autonoma.

  • art. 18 Cost.

    La partecipazione al consorzio richiede una valida manifestazione di volontà, altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato come fondamento dell'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo nel sindacato sulle delibere poste a base del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di appello, le eccezioni e domande non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico nel primo atto difensivo utile; un richiamo generico alle difese svolte in primo grado non è sufficiente, salvo che dal contenuto dell'atto risulti in modo univoco la volontà di sottoporle nuovamente al giudice.
  • I crediti per oneri consortili derivanti da deliberazioni di approvazione dei riparti non hanno natura di prestazioni periodiche in senso tecnico e, quindi, non sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c., ma a quella ordinaria decennale.
  • La delibera consortile che approva il rendiconto costituisce il titolo della pretesa di pagamento; il semplice fatto che la quantificazione avvenga annualmente non basta a rendere periodico il credito.
  • In materia di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo di contribuzione non grava automaticamente sul successivo acquirente per il solo fatto della proprietà dell'immobile o del carattere reale dell'assetto consortile: occorre una valida adesione al vincolo o un'espressa pattuizione nel titolo di acquisto, nel rispetto della libertà di non associazione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibere consortili, il giudice può scrutinare la validità della delibera posta a base del credito; la mancata convocazione del consorziato integra un vizio che, secondo l'impostazione accolta, conduce all'annullabilità e non alla nullità assoluta.
  • L'annullabilità della delibera per vizio di convocazione deve essere fatta valere nel termine previsto, altrimenti la delibera resta efficace e vincolante nei confronti del consorziato interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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