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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4540/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza d'appello sotto due profili: 1) carenza di motivazione quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorrevano i requisiti (rito abbreviato, incensuratezza, restituzione della bicicletta e risarcimento del danno); 2) carenza di motivazione nella determinazione della pena (dosimetria), lamentando che la Corte non aveva adeguatamente motivato la scelta della pena base né valutato il comportamento successivo dell'imputato volto a elidere le conseguenze del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi delle medesime doglianze già formulate e affrontate in appello e, in larga parte, aspecifici e generici perché non confrontavano in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata. In particolare la Corte territoriale aveva valutato la non occasionalità della condotta e desunto elementi di abitualità dalla documentazione prodotta dall'imputato, giustificando così il diniego dell'art. 131-bis; quanto alla pena, la Corte d'appello aveva adeguatamente illustrato i parametri adottati (riconoscimento dell'attenuante della ricettazione e delle circostanze attenuanti generiche ma fissazione della pena base in sei mesi per il valore non modesto del bene e la capacità a delinquere). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato contestato è la ricettazione; la fattispecie è stata confermata in sede di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale in ragione della non occasionalità e di elementi di ripetizione/abitualità desumibili dalla documentazione; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non efficacemente confrontati con la motivazione impugnata, quindi inammissibili.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'antieconomicità o della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare l'assenza di abitudinarietà/occasionalità con elementi documentali o fattuali specifici; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In sede di cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente e argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi ripetuti, generici o che non indicano esattamente in cosa consista l'errore motivazionale sono inammissibili.
  • Nella valutazione della pena il giudice deve esplicitare i parametri adottati (pena base, eventuali attenuanti/agggravanti, con riferimento al valore del bene e alla personalità del reo); l'assenza di specificazione può però essere superata se la motivazione di merito risulta comunque congrua e dedotta in modo logico.
  • Il comportamento successivo del reo (restituzione, risarcimento) può influire sulla determinazione della pena o sull'applicazione di attenuanti, ma ciò va dimostrato e valorizzato in motivazione; non basta invocarlo senza mostrare come e quando abbia inciso sulle scelte del giudice.
  • Per evitare sanzioni per inammissibilità conviene formulare motivi concreti, specifici e corredati da riferimenti probatori diretti alle ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe viziata.

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