Sentenza n. 7268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione parziale della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 4758 del 3 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4758 del 3 giugno 2025, nella parte in cui aveva escluso alcuni appellanti dal risarcimento del danno da ritardata nomina a vice ispettore
Esito
Favorevole al ricorrente (vincitori di concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, vincitori del concorso interno bandito il 3 aprile 2008 per complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne), avevano contestato la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore fissata al 21 marzo 2019, undici anni dopo il bando. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio e l’accoglimento parziale dell’appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 4758/2025, hanno proposto revocazione parziale ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. Deducevano un errore di fatto revocatorio: la sentenza aveva individuato gli aventi diritto al risarcimento facendo riferimento alla graduatoria di fine corso, anziché alla graduatoria finale del concorso, nella quale i ricorrenti erano collocati entro i posti messi a bando. Sostenevano che la graduatoria di fine corso servisse a determinare l’ordine di inserimento nel ruolo, mentre la qualità di vincitore dipendeva dalla graduatoria del concorso; lamentavano quindi un’errata percezione materiale degli atti, immediatamente verificabile, relativa a un punto non controverso e decisivo. Il Ministero, pur confermando che i ricorrenti occupavano una posizione utile nella graduatoria del concorso, ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la fase rescindente e fondata quella rescissoria. Ha ribadito che l’errore revocatorio deve derivare da una falsa percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile, senza indagini interpretative; non può invece investire la valutazione o l’interpretazione compiuta dal giudice. Nel caso concreto, la sentenza del 2025 aveva richiamato precedenti che individuavano gli aventi diritto sulla base della graduatoria del concorso, ma per un abbaglio dei sensi aveva utilizzato la graduatoria finale del corso di formazione. L’errore era decisivo perché aveva escluso i ricorrenti, benché collocati entro i primi 608 uomini o le prime 35 donne della graduatoria concorsuale, e incluso soggetti utilmente collocati nella graduatoria di fine corso ma non vincitori del concorso. La sentenza revocanda è stata quindi parzialmente riformata, disponendo l’inclusione dei ricorrenti tra gli appellanti aventi diritto al risarcimento del danno, senza indicare in questa pronuncia una nuova quantificazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in € 4.000, oltre accessori di legge se dovuti, in parti uguali ai ricorrenti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
l'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
La revocazione è ammissibile quando l’errore discende dalla percezione materiale degli atti, cade su un punto non controverso e non motivato ed è decisivo per la pronuncia.
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
L’errore revocatorio deve essere immediatamente percepibile e semplice da rilevare; non ricorre quando la censura richiede di riesaminare l’attività valutativa o interpretativa del giudice.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio sussiste quando una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti induce il giudice a decidere sulla base di un fatto documentalmente escluso o dell’inesistenza di un fatto documentalmente provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non ha motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
- Non è revocatorio l’errore che investe l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali, il mancato approfondimento di una circostanza o il contenuto concettuale delle tesi difensive, poiché tali censure attengono all’attività di giudizio e non alla percezione materiale degli atti.
- Quando una sentenza individua per relationem i beneficiari di una statuizione risarcitoria richiamando precedenti che hanno applicato una specifica graduatoria, l’utilizzo per errore di una graduatoria diversa può integrare errore di fatto revocatorio se lo scarto è materialmente verificabile, non controverso e decisivo.
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