Cassazione Penale, Sentenza n. 06768/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tramacera ha chiesto, con istanza ex art. 673 c.p.p., la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto con sentenza di condanna n. 1401/2024 (5 anni e 6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa) per estorsione continuata e tentata, invocando il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023 che ha inciso sull'art. 629 c.p. La difesa sosteneva che l'attenuante, introdotta dalla Consulta, non era mai stata effettivamente valutata in sede di cognizione perché la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile senza appello; l'unico rimedio disponibile sarebbe quindi stato l'incidente di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza perché la sentenza costituzionale era già pubblicata (entrata in vigore 16/06/2023) anteriormente alla definizione del giudizio di cognizione (sentenza 22/04/2024) e pertanto la questione avrebbe dovuto essere sollevata nel merito; in ogni caso, sul merito il giudice ha ritenuto i fatti particolarmente gravi e ha escluso l'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 673 c.p.p. perché la pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023 era intervenuta e aveva efficacia prima della conclusione del giudizio di primo grado; dunque l'attenuante avrebbe dovuto essere fatta valere in sede cognitiva. Ha inoltre confermato, sul piano del merito (nonostante l'inammissibilità), che i fatti accertati nella sentenza irrevocabile erano di particolare gravità (con condotte sistematiche e prolungate, minacce reiterate e somme rilevanti), sicché l'attenuante della lieve entità non era applicabile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione volto a chiedere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; utilizzata dal ricorrente quale strumento per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in sede esecutiva.
la Corte costituzionale n. 120/2023 ha dichiarato illegittima la parte che non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità
La pronuncia costituzionale ha introdotto in via additiva la circostanza attenuante del fatto estorsivo di lieve entità, consentendo la riduzione della pena fino a un terzo nelle ipotesi di minimale lesività.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della deducibilità in appello di nuove circostanze attenuanti; utile a distinguere i casi in cui la questione doveva essere sollevata nel grado di appello rispetto a quelli in cui può essere proposta in sede esecutiva.
art. 65 cod. pen., primo comma, n. 3
Fissa la regola generale che le diminuzioni di pena non possono eccedere un terzo; richiamato dalla Corte costituzionale come limite applicativo dell'attenuante della lieve entità.
artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.
Principi costituzionali (uguaglianza e proporzionalità della pena) posti alla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p.
artt. 13, 25, comma secondo, Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati dalla difesa come garanzie della legalità e proporzionalità della pena; la Corte di cassazione ha valutato i profili costituzionali e convenzionali nel contesto della valutazione sulla deducibilità e sulla gravità del fatto.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma che incide sulla commisurazione della pena e la pronuncia costituzionale interviene dopo che la sentenza di condanna è diventata irrevocabile, il condannato può chiedere in sede esecutiva (art. 673 c.p.p.) la rideterminazione della pena, purché la pena non sia stata interamente eseguita.
- Se la pronuncia costituzionale è già efficace (pubblicata) prima che il giudizio di cognizione si sia concluso, la relativa circostanza attenuante doveva essere sollevata e dedotta in sede di merito; una volta che il giudizio si sia definito irrevocabilmente senza che la questione sia stata proposta, l'incidente di esecuzione è in via ordinaria inammissibile per quella questione (caso di rapporto esaurito).
- Anche quando l'incidente di esecuzione sia ammissibile, il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente la sussistenza degli indici di lieve entità (es. occasionalità, scarsa lesività, esiguità della somma, assenza di profili organizzativi) inizialmente alla luce delle motivazioni della sentenza di merito e, se necessario, con valutazioni autonome e integrative.
- L'esistenza di condotte sistematiche, minacce reiterate, coinvolgimento di terzi per il recupero coattivo e somme non trascurabili rappresentano elementi che normalmente escludono l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità.
- La difesa deve prestare attenzione ai tempi di pubblicazione delle pronunce costituzionali rispetto alle fasi processuali: se la pronuncia è già vigente durante il giudizio di merito, la mancata deduzione in quella sede può precludere successivi rimedi in fase esecutiva.
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