Sentenza del 27/10/2022 n. 4667 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Giudizio di revocazione - Motivi - Ritrovamento di documenti decisivi - Tardività ascrivibile a negligenza - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialel'impugnazione per revocazione è stata dichiarata inammissibile perché il documento decisivo è stato recuperato tardivamente per fatto imputabile alla negligenza del ricorrente; non è stata ravvisata causa di forza maggiore che giustificasse la tardività; richiamata giurisprudenza conforme (Cass. 15242/12, 9369/06)
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. fondata sul ritrovamento tardivo di un documento ritenuto decisivo per il giudizio; il ritardo nel recupero del documento è imputato alla negligenza della parte e non a causa di forza maggiore
Norme richiamate
Cost. art. 111
richiama il principio del giusto processo e dei rimedi giurisdizionali; utilizzato come riferimento costituzionale in tema di garanzie processuali ma non altera il requisito di tempestività e di diligenza richiesto per la revocazione
d. lgs. 546/92, art. 64
norma di riferimento nel processo tributario per le impugnazioni e i mezzi di ricorso; citata come cornice normativa del giudizio tributario in cui si svolge la revocazione
c.p.c., art. 395, n. 3
prevede la revocazione per fatti nuovi o documenti decisivi emersi dopo la sentenza; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che il documento deve essere emerso per causa non imputabile alla negligenza della parte (es.: forza maggiore o ostacoli obiettivi); il mero ritrovamento tardivo per negligenza esclude l'ammissibilità della revocazione
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.3 c.p.c. è ammessa solo se il documento decisivo è stato acquisito per cause non imputabili alla parte (es. forza maggiore, impedimento oggettivo) e non poteva essere ottenuto con la normale diligenza.
- Il ritardo nel reperire documenti dovuto a negligenza o mancata diligenza della parte rende inammissibile la revocazione: va valutato se la parte avrebbe potuto, con obbligatoria diligenza, reperire il documento prima della decisione.
- In situazioni simili, documentare immediatamente le ragioni dell'impossibilità di reperire il documento (prove dell'ostacolo oggettivo, comunicazioni, attestazioni) è determinante per far valere la causa di forza maggiore.
- Prima di proporre revocazione, verificare alternative processuali o impugnative e conservare ogni elemento probatorio che giustifichi la tardività; l'assenza di giustificazione solitamente comporta il rigetto.
- La giurisprudenza consolidata (es. Cass. 15242/12, 9369/06) deve essere considerata quando si valuta l'ammissibilità: controllo rigoroso della diligenza e dell'assenza di colpa nella mancata acquisizione tempestiva del documento.
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