Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un estratto di ruolo, conosciuto dall'interessato a seguito di accesso presso gli uffici dell'esattore, relativa a cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 3.951,30. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma aveva liquidato le spese di lite in euro 400,00, somma dedotta come inferiore ai minimi tariffari applicabili. Il Tribunale di Roma, in sede di appello, aveva rigettato il gravame ritenendo che lo scostamento rispetto ai minimi fosse giustificato dall'estrema semplicità della controversia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate, nonché degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione operata fosse inferiore al minimo consentito per il valore della causa e che, nel regime applicabile, il giudice non potesse scendere sotto i valori minimi inderogabili. Le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime introdotto dal d.m. n. 37/2018, la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite effettuata secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili, salvo diversa convenzione tra le parti conforme alla disciplina dell'equo compenso. Poiché il Tribunale aveva reputato congrua una liquidazione inferiore ai minimi, la sentenza è stata cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato le intimate, in solido, alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio in favore del ricorrente, liquidandole per primo grado, secondo grado e legittimità nei rispettivi importi indicati in dispositivo, oltre accessori e spese vive.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dal d.m. n. 37/2018, impone al giudice di attenersi ai valori medi tabellari, consentendo solo aumenti o diminuzioni entro i limiti previsti e non oltre la riduzione massima del 50%.
Ha introdotto l'inderogabilità del limite minimo di liquidazione, impedendo riduzioni oltre il 50% dei parametri medi.
art. 6, comma 1, d.m. n. 37/2018
Consente di applicare al giudizio il testo novellato dell'art. 4 d.m. n. 55/2014.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato per l'aggiornamento biennale dei parametri e per la conformità dei compensi forensi ai decreti ministeriali.
Richiamato nel motivo per contestare la liquidazione delle spese di lite in violazione del criterio legale di compensazione/condanna alle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo quale norma sulla motivazione della sentenza, ritenuta violata per la liquidazione inferiore ai minimi.
Richiamato nel motivo in tema di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamata come conferma sistematica del principio di equo compenso e della nullità delle pattuizioni inferiori ai parametri ministeriali, salvo diversa convenzione nel rispetto della legge.
Prevede la nullità delle clausole che non assicurano un compenso equo e proporzionato, comprese quelle che fissano compensi inferiori ai parametri ministeriali.
Menionata solo per il precedente rinvio alla pronuncia delle Sezioni Unite sui requisiti di specialità della procura al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando la liquidazione giudiziale dei compensi professionali e delle spese di lite avviene secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi risultanti dalla riduzione massima consentita, salvo diversa convenzione tra le parti conforme alla disciplina dell'equo compenso.
- La semplicità della controversia non autorizza, nel regime applicabile, una liquidazione inferiore al minimo tabellare; il potere di modulazione del giudice resta vincolato ai limiti normativi espressi.
- La violazione dei minimi inderogabili di liquidazione integra errore di diritto censurabile in cassazione e determina la cassazione della decisione che abbia approvato una liquidazione sotto soglia.
- In assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, liquidando direttamente le spese dell'intero giudizio.
- La disciplina dell'equo compenso conferma la funzione dei parametri ministeriali come limite minimo di tutela del decoro professionale e della proporzionalità del compenso.
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