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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08517/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dal domicilio cautelare. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse tale da escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che la censura tendeva a sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale, già esaminato dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della fuga dopo l'evasione dal domicilio, la pericolosità delle manovre effettuate in bicicletta anche contromano, le pregresse violazioni delle misure cautelari e i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo del reato oggetto di conferma in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione del giudice di merito evidenzi elementi ostativi quali modalità della condotta, precedenti violazioni cautelari e precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato su una valutazione complessiva della condotta, comprensiva delle modalità esecutive del reato, della pericolosità dell'azione, dei precedenti specifici o generali e delle pregresse violazioni delle prescrizioni cautelari.
  • La motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando sia adeguata e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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