Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30691/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. Il Procuratore deduce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 644 c.p. (usura): contesta che il Tribunale abbia ritenuto non configurabile il reato perché alla promessa non avrebbe fatto seguito la dazione di interessi usurari; sostiene che la pattuizione di interessi usurari perfeziona il reato al momento della promessa e la dazione ne determina la consumazione, e che vada verificato il superamento del tasso soglia trimestralmente per la durata della rateizzazione. Contesta inoltre l'erronea richiesta, da parte del Tribunale, di atti di violenza o minaccia quali elementi costitutivi dell'art. 644 c.p., e censura la motivazione sul punto delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), ritenendola contraddittoria e insufficiente rispetto alla persistenza dell'attivita' della societa' Sport Cars s.r.l.s. e alla necessita' di impedire la prosecuzione della condotta illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Catania - sezione per il riesame delle misure cautelari. Ha rilevato che il provvedimento del Tribunale era carente sotto il profilo della valutazione preliminare dell'effettiva partecipazione di Venticinque alla pattuizione degli interessi e nella ricostruzione delle pattuizioni e dell'effettiva esecuzione dei piani di rimborso (importi, tempi, somme corrisposte). Ha inoltre affermato che l'art. 644 c.p. non richiede la presenza di atti di violenza o minaccia per la sua integrazione e che tali comportamenti, se presenti, possono concorrere con il reato di estorsione ma non sono elementi costitutivi dell'usura. I motivi relativi alle esigenze cautelari, in parte sovrapponibili, sono stati assorbiti. Esito: annullamento con rinvio per nuovo esame più adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    La Corte sottolinea che la fattispecie di usura si realizza con la promessa o la dazione di interessi usurari; non e' richiesto che vi siano violenza o minaccia. La promessa puo' perfezionare il reato mentre la dazione ne determina la consumazione; pertanto occorre accertare se l'imputato abbia partecipato alla pattuizione degli interessi.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione sulle esigenze cautelari riferite alla necessita' di impedire la prosecuzione della condotta delittuosa. La Corte rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la valutazione di tali esigenze, limitandosi a considerazioni generiche e non ricostruite nei dettagli.

  • art. 132 D.Lgs. 385/1993

    Riferimento alla fattispecie dell'esercizio abusivo di attivita' finanziaria. La Corte osserva che l'assenza di modalita' vessatorie non esclude la possibilita' di adottare misure cautelari qualora sia accertata la persistente commissione dell'illecito.

Massime di principio

  • Per il reato di usura (art. 644 c.p.) la promessa di interessi usurari puo' perfezionare il reato; la consumazione avviene con la dazione. Occorre quindi distinguere tra momento della promessa e momento della dazione.
  • La fattispecie di usura non richiede la presenza di violenza o minaccia: tali condotte, se presenti, possono concorrere come estorsione ma non costituiscono elemento costitutivo dell'usura.
  • Nel valutare esigenze cautelari il giudice deve fornire una ricostruzione dettagliata delle pattuizioni: importi anticipati, tempi e modalita' di rimborso, somme effettivamente corrisposte e residui, nonche' la partecipazione concreta degli indagati alla negoziazione degli interessi.
  • La persistenza di un'attivita' illecita (es. societa' che continua a svolgere abusivamente attivita' finanziarie) e' elemento rilevante ai fini della necessita' della misura cautelare; la sola prospettiva di future attivita' istruttorie o la discovery gia' esperita non esonerano il giudice dal motivare se tali misure siano sufficienti a interrompere la condotta.
  • Se il provvedimento di merito e' vago o non approfondisce aspetti preliminari decisivi (es. partecipazione alla pattuizione degli interessi), la Cassazione puo' annullare con rinvio per un nuovo esame adeguatamente motivato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.