Cassazione Civile, Ordinanza n. 05286/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di crediti asseritamente derivanti dall'esecuzione di lavori edili su un terreno di proprietà dell'originario opponente. La Corte d'appello di Palermo ha accolto parzialmente l'appello dell'originario debitore e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata l'esecuzione dei lavori e, in sostanza, anche l'effettività e/o l'entità della prestazione dedotta. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto storico decisivo e violazione dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le ammissioni dell'opponente circa l'accordo sul corrispettivo e un versamento parziale a terzi; con il secondo ha censurato la regolazione delle spese, lamentando la mancata compensazione nonostante l'accoglimento solo parziale dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le circostanze invocate dal ricorrente non erano decisive: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sulla mancata prova dell'esecuzione dei lavori, e non solo sull'incertezza dell'ammontare del corrispettivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la disciplina delle spese non è stata violata, poiché la parte che ha ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo non può essere gravata delle spese come se fosse soccombente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciabile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non è sufficiente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto dei principi di diritto, in particolare del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 111 Cost.
La dedotta violazione non è ravvisabile quando la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Quando il ricorso è rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il fatto storico allegato è stato effettivamente trascurato dal giudice di merito ed è decisivo; non è utilizzabile per sollecitare una diversa valutazione delle prove.
- Se il giudice di merito rigetta la domanda di pagamento per mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle opere, le eventuali ammissioni sulla misura del corrispettivo o su pagamenti parziali non sono decisive, perché presuppongono pur sempre l'accertamento dell'an debeatur.
- In tema di spese processuali, non si viola il principio di soccombenza quando non vengono poste a carico della parte che risulta comunque vittoriosa in via piena o prevalente; la censura in cassazione è ammissibile solo per violazione di specifici principi di diritto, non per mera insoddisfazione sulla regolazione delle spese.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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