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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24481/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (artt. 110 e 642 c.p.) per plurimi motivi: 1) tardività della querela ai sensi dell'art.124 c.p. (si sostiene che la conoscenza del fatto sarebbe anteriore e dunque la querela tardiva); 2) violazione del diritto di difesa e norme processuali (all'udienza dell'8/6/2020 i difensori di fiducia erano assenti e fu nominato un unico difensore d'ufficio per tutti gli imputati; si deduce incompatibilità del difensore, anche alla luce di dichiarazioni del teste Maisetta su presunte minacce a Renna da parte di Pellitteri e Mulè); 3) motivazione contraddittoria o illogica circa la ricostruzione fattuale (si contesta la valutazione delle risultanze probatorie e si chiede riesame sulle circostanze del sinistro, sulla guida del veicolo e sulla sussistenza del fatto); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) deduzione di estinzione del reato per prescrizione (motivo aggiunto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto tempestiva la querela (la decadenza decorre dalla piena conoscenza dei fatti; la documentazione dell'investigatore privato è risultata consegnata all'assicurazione l'8/5/2015, e la querela è stata depositata il 28/7/2015). Ha escluso l'esistenza di un'effettiva incompatibilità del difensore unico, ritenendo assente un conflitto concreto e insormontabile tra le difese degli imputati; la pretesa contraddittorietà della motivazione e la richiesta di riconsiderazione delle risultanze probatorie sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Ha altresì ritenuto infondati i motivi sulle attenuanti generiche. Quanto alla prescrizione dedotta successivamente, la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di formare valido rapporto di impugnazione e quindi di dichiarare cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel medesimo reato; richiamata come titolo di imputazione congiunto all'art.642 c.p.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (richiamata con l'art.110); la Corte non ha riesaminato il merito della qualificazione del fatto, limitandosi a valutare la ammissibilità dei motivi in cassazione

  • art. 124 cod. pen.

    Stabilisce il termine per proporre querela e il principio che il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa; la Corte ha confermato che la querela è tempestiva quando è stata presentata dopo l'acquisizione della relazione dell'investigatore privato (8/5/2015) e pertanto il deposito del 28/7/2015 è valido

  • art. 106, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di difesa con un unico difensore per più imputati in caso di incompatibilità; la Corte ha ricordato che l'incompatibilità è causa di nullità solo se il conflitto è effettivo, concreto e attuale, rendendo impossibile sostenere tesi difensive logicamente conciliabili

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la nomina in assenza dei difensori di fiducia, ove non emerga incompatibilità rilevante

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda i poteri del giudice a trattare le prove e le formalità di ammissione; richiamata nel contesto delle doglianze sullo svolgimento dell'udienza

  • art. 24 Cost.

    Tutela il diritto di difesa; i ricorrenti lamentavano violazione del diritto di difesa ma la Corte ha ritenuto che non si sia determinata una situazione di incompatibilità che ne abbia compromesso l'efficacia

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di non punibilità intervenute; la Corte ha osservato che, data l'inammissibilità del ricorso, non è possibile usare la cassazione per ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per i ricorrenti in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Consente la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti tali somme

Massime di principio

  • La tempestività della querela (art.124 c.p.) va valutata dalla data della "piena cognizione" del fatto da parte della persona offesa: il termine non decorre da un mero sospetto, ma da elementi oggettivi che consentano una conoscenza certa; chi deduce la tardività deve fornire la prova di tale difetto di tempestività
  • La nomina di un unico difensore d'ufficio per più imputati non comporta automaticamente nullità: l'incompatibilità rilevante richiede un conflitto effettivo, concreto e attuale che renda impossibile sostenere tesi difensive logicamente conciliabili; divergenze strategiche o differenze di grado nella difesa non sono sufficienti
  • Le censure che richiedono una rivalutazione del merito probatorio (ricostruzione dei fatti, valutazione delle prove, credibilità dei testi) sono in larga parte inammissibili in Cassazione, poiché questa Corte valuta principalmente questioni di diritto e vizi formali o di motivazione, non il libero apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito
  • La dichiarazione di prescrizione o altre cause di non punibilità non possono essere efficacemente valutate in sede di cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce il perfezionamento dell'impugnazione e la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.
  • Ricorrere alla Corte di Cassazione con motivi generici o manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali, sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e la rifusione delle spese della parte civile; è quindi importante che i motivi siano specifici, fondati e collegati a vizi di diritto o di motivazione rilevabili in cassazione

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