Cassazione Penale, Sentenza n. 34321/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esclusiva adeguatezza della misura carceraria, evidenziando: il lungo periodo già trascorso in custodia (dal 18/10/2021, circa 1 anno e 6 mesi) che ha attenuato le esigenze cautelari; la condanna in primo grado inferiore alla richiesta dell'accusa; il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; la sopravvenuta disponibilità di un'abitazione lontana dal luogo dei reati per interrompere i contatti con coimputati; e una presunta diversità di trattamento rispetto ad altri imputati che fruiscono degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia esaminato congruamente il fattore tempo insieme agli altri elementi (in particolare la condanna in primo grado) e abbia correttamente concluso che il mero decorso del tempo non è sufficiente ad attenuare la misura. La condanna di primo grado è stata considerata conferma della gravità delle accuse e, insieme alla valutazione della condotta in custodia e delle attenuanti, non ha giustificato l'attenuazione. La decisione del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) è stata ritenuta valutazione assorbente/prejudiziale, implicando l'impossibilità di applicare strumenti di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 c.p., 73, 80 comma 1 lett. b) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Ricorrono le norme che disciplinano i reati per cui l'imputato è stato giudicato e condannato in primo grado; la Corte valuta la condanna come elemento sintomatico della serietà delle accuse e della persistenza del pericolo cautelare
Regola l'impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto). La Corte riconosce che la valutazione negativa sull'adeguatezza degli arresti domiciliari implica, implicitamente, l'inidoneità anche dell'uso del controllo elettronico
Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione della decisione; non incide sulla valutazione sostanziale delle misure cautelari
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è di per sé sufficiente a giustificare l'attenuazione della misura: va valutato congiuntamente ad altri elementi significativi e concreti che dimostrino il venire meno delle esigenze cautelari
- Una condanna in primo grado che conferma la gravità delle accuse è un elemento forte che può giustificare il mantenimento della custodia cautelare nonostante il tempo già trascorso o l'esistenza di attenuanti generiche
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti o la buona condotta in custodia non determinano automaticamente l'attenuazione della misura; il giudice deve valutare la complessiva incidenza di tali elementi sulle esigenze cautelari
- La disponibilità di una residenza alternativa lontana dal luogo dei reati è rilevante ma non decisiva: occorre dimostrare concretamente che essa elimina i rischi di reiterazione o di contatto con coimputati
- La presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati richiede che i casi siano effettivamente comparabili sul piano fattuale e cautelare; differenze di contesto o di ruolo nell'associazione giustificano decisioni diverse
- Le valutazioni del tribunale del riesame su questioni di prudenza e necessità della misura cautelare (in particolare sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari o del controllo elettronico) sono valutazioni tecniche e di merito che la Cassazione non riesamina in sede di legittimità salvo profili di illegittimità, illogicità o contraddittorietà evidenti
- In sede di impugnazione, riproporre questioni già esaminate dal giudice del riesame senza nuovi elementi concreti espone il ricorso a essere dichiarato inammissibile
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