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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14862/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di riciclaggio, contestando in cassazione la sussistenza della prova dell'elemento soggettivo e della sua individuazione quale autrice del reato. La Corte rileva però che il motivo è generico e non specifico, perché non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata; inoltre le censure mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite nel giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Indicato come reato oggetto di contestazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla prova dell'elemento soggettivo e sull'individuazione dell'autore.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato quale parametro di specificità del ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica generica alla sentenza di merito: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità ricorre anche quando l'impugnazione non si misura con la complessità delle argomentazioni del giudice di merito e si limita a riprodurre doglianze già svolte in appello.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo e dell'identificazione dell'autore del reato, se formulata in modo generico e non ancorata a precisi errori della motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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