Cassazione Civile, Ordinanza n. 35825/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio civile. La Corte d'appello, nel rigettare l'opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto monocratico che aveva riconosciuto all'avente diritto un indennizzo di euro 2.400, aveva liquidato le spese della fase di opposizione in euro 235,00. La parte privata ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e dovesse essere commisurata al valore della causa, indicato in euro 2.400, o comunque non inferiore a euro 1.500. Il Ministero resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 88-91 e 92 c.p.c. e chiedendo la compensazione integrale delle spese della fase di opposizione per asserite carenze espositive del ricorso originario, che avrebbero reso necessaria l'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, rilevando che la liquidazione delle spese operata dalla Corte territoriale era inferiore ai parametri del d.m. n. 55/2014. Ha precisato che, ai fini della liquidazione, il valore della controversia andava riferito alla somma rimasta contestata in sede di opposizione, pari a euro 900, e non all'intero importo riconosciuto nel decreto monocratico. Ha inoltre ritenuto che, anche applicando la riduzione massima per la particolare semplicità della causa, la somma liquidata fosse comunque sotto soglia. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché fondato su circostanze di fatto non conoscibili in sede di legittimità; in ogni caso, la dedotta compensazione integrale delle spese è stata esclusa perché non ricorrevano i presupposti dell'art. 92 c.p.c. come risultante dall'intervento della Corte costituzionale. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese del giudizio di merito in euro 286,00 e quelle del giudizio di legittimità in euro 400,00 oltre accessori, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario/distrattario.
Norme richiamate
le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente deve sopportare le spese anche nella fase di opposizione, salvo diversa disciplina applicabile.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, in presenza di ipotesi di assoluta novità, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità equivalente.
richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore ai parametri dovuti.
il giudice deve attenersi ai parametri in esso previsti per la liquidazione giudiziale delle spese; il decreto regola i criteri che il giudice applica nella liquidazione delle spese di causa.
consente la riduzione dei compensi in ragione della speciale semplicità dell'affare, ma entro i limiti dei parametri applicabili.
richiamata per la determinazione dei compensi nella controversia contenziosa considerata.
norma processuale richiamata dal Ministero per la formulazione del ricorso incidentale per violazione di legge.
sent. Corte cost. n. 77/2018
ha inciso sull'art. 92 c.p.c. ampliando solo entro limiti rigorosi i casi di compensazione delle spese.
richiamato per le modifiche all'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese.
art. 111, L. n. 576/1980
richiamato in relazione agli accessori e al contributo dovuto sulle somme liquidate.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese il giudice deve rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014; la liquidazione è censurabile quando si discosti al di sotto dei minimi applicabili in rapporto al valore effettivo della controversia.
- Ai fini della determinazione del valore della causa, rileva l'oggetto effettivamente rimasto controverso nella specifica fase processuale, non necessariamente l'intero importo originariamente riconosciuto in un provvedimento precedente.
- La compensazione delle spese processuali è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c.; non bastano generiche carenze espositive della parte o ragioni non riconducibili ai presupposti tipizzati dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale.
- In sede di legittimità, la deduzione di presupposti fattuali non risultanti dagli atti o non conoscibili dalla Corte determina l'inammissibilità del motivo.
- Quando la Cassazione accerta che il giudice di merito ha liquidato le spese in misura inferiore ai parametri legali, può cassare la decisione e provvedere direttamente alla liquidazione nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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