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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33950/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale che, in sede di esecuzione, aveva respinto la richiesta di restituzione dei canoni di locazione e delle cauzioni relative a immobili previamente sequestrati e poi restituiti. La questione centrale era qualificare i frutti (canoni) prodotti durante l'amministrazione giudiziaria: se dovessero essere considerati ricavi della società Immobilnet (oggetto di confisca) e quindi non restituibili, oppure frutti che seguono la sorte degli immobili restituiti a favore del dominus sostanziale (Piccirillo) e della coniuge Lucariello. Inoltre è emersa contestazione procedurale circa la legittimazione a proporre ricorso da parte della Lucariello per mancata procura speciale.

La decisione

Il ricorso di Pierangela Lucariello è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della procura speciale prevista dall'art. 100 c.p.p.; la parte è stata condannata al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Pasquale Piccirillo è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Piccirillo e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame. La Corte ha rilevato una contraddizione motivazionale del Tribunale (da un lato qualificazione degli immobili come patrimoniale societario; dall'altro riconoscimento del dominus sostanziale e della restituzione a favore di Piccirillo) e ha richiamato il principio secondo cui i frutti prodotti durante l'amministrazione seguono la sorte del bene restituito, salvo accertamenti di fatto sui tempi e modi di acquisto; ha inoltre disposto che, se sussiste controversia sulla proprietà, il Tribunale rimetta la questione al giudice civile ai sensi degli artt. 676 co.2 e 263 co.3 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 35, comma 5

    Attribuisce all'amministratore giudiziario il compito di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati anche per incrementarne la redditività: da ciò deriva che i frutti prodotti durante l'amministrazione devono essere valutati nella consistenza attuale dei beni ai fini della restituzione.

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis

    Prevede la sospensione dei versamenti fiscali durante l'amministrazione giudiziaria e la successiva liquidazione delle imposte in capo al soggetto cui i beni sono restituiti, confermando che i canoni ricevuti costituiscono evento impositivo e devono essere ricondotti al beneficiario della restituzione.

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 26

    La declaratoria di fittizietà dell'intestazione e la nullità degli atti è prevista in relazione alla confisca; il potere di dichiarare la fittizietà è tipicamente legato alla confisca e non automaticamente esercitabile dal giudice in sede di semplice restituzione.

  • Codice di procedura penale, art. 100

    Il difensore del terzo interessato (portatore di interessi civilistici) è legittimato a proporre istanze di restituzione solo se munito di procura speciale; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso (ragione dell'inammissibilità del ricorso di Lucariello).

  • Codice di procedura penale, art. 676 co.2 e art. 263 co.3

    Stabilisce la possibilità di rimettere al giudice civile controversie sulla proprietà dei beni sequestrati/oggetto di esecuzione; la Corte ha disposto che, se emergerà una seria controversia sulla titolarità, il Tribunale dovrà rivolgersi al giudice civile.

  • Codice di procedura penale, art. 665

    Riguarda la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha precisato che, in materia di misure di prevenzione, non opera sempre la medesima ripartizione di competenze stabilita per il giudice dell'esecuzione penale se non vi è espressa prevalenza normativa.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; applicata per la Lucariello (pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende).

  • D.Lgs. n. 159/2011, artt. 20 e 24 (richiamati dalla ricorrente)

    Citati dalla Lucariello per questioni legate alla normativa sulle misure di prevenzione; nella decisione la Corte non ha sviluppato una violazione specifica di tali norme ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali.

  • Costituzione, art. 42 e Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, art. 1 (richiamati dal ricorrente Piccirillo)

    Allegate doglianze in ordine a tutela della proprietà; la Corte ha deciso sul punto principale richiamando il principio che i frutti seguono la sorte del bene e rinviando al Tribunale per gli accertamenti di fatto e, se necessario, al giudice civile.

Massime di principio

  • I frutti prodotti dagli immobili durante l'amministrazione giudiziaria (es. canoni di locazione) seguono, in generale, la sorte del bene principale: se il bene viene restituito, anche i frutti maturati in fase di amministrazione devono essere considerati nella consistenza restituita, salvo verifiche fattuali contrarie.
  • La qualificazione della titolarità sostanziale dei beni (se attribuibile alla società o al dominus sostanziale) è cruciale per decidere la destinazione dei frutti; se il giudice di prevenzione ha riconosciuto il dominus sostanziale e ha disposto la restituzione in suo favore, i frutti risultano normalmente destinati allo stesso.
  • Il difensore del terzo interessato con mere istanze civilistiche deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; in mancanza il ricorso è inammissibile.
  • Se nel provvedimento di restituzione non è stata risolta una controversia seria sulla proprietà dei beni, il giudice penale deve valutare la necessità di rinviare la decisione al giudice civile ai sensi degli artt. 676 e 263 c.p.p.
  • La declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia (art. 26 D.Lgs. 159/2011) è tipicamente strumento legato alla confisca e non automaticamente esperibile in sede di mera restituzione; occorre distinguere i poteri del giudice di prevenzione da quelli del giudice dell'esecuzione.
  • Il Tribunale dell'esecuzione deve evitare contraddizioni motivazionali: se attribuisce la disponibilità sostanziale degli immobili a una persona fisica, deve motivare coerentemente anche sulla sorte dei frutti prodotti durante l'amministrazione.

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