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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36558/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo il ricorrente alla detenzione domiciliare per la pena di anni 1 mesi 8 giorni 21 comminata per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha valutato solo la gravità dei reati e la pendenza di un altro procedimento (voto di scambio) ritenendola indice esclusivo di residua pericolosità sociale, omettendo invece di esaminare compiutamente i molteplici elementi positivi successivi al fatto (ammissione dei fatti e patteggiamento, pagamento della pena pecuniaria, risarcimento del danno, vita lavorativa e familiare stabile, assenza di nuove condotte delittuose e di rapporti con ambienti criminali) e senza delegare l'UEPE per una relazione sul reinserimento sociale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza carente e incompleta, poiché il Tribunale si è limitato a richiamare la gravità dei reati e la pendenza senza valutare adeguatamente i parametri probatori e gli indicatori di reinserimento previsti dalla giurisprudenza (condotta post-delitto, assenza di nuove denunce, attaccamento familiare, lavoro, ecc.). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi giuridici richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di cassazione relativo a violazione di legge penale: il ricorso lamentava errata applicazione/interpretazione dell'art. 47 ord. pen. in ordine ai criteri per la concessione dell'affidamento.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme processuali, in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per la mancata acquisizione di informazioni dall'UEPE.

  • art. 47 ord. pen.

    Richiede che la concessione dell'affidamento in prova sia basata su una prognosi di reinserimento sociale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato correttamente i parametri utili a questa prognosi.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che investe la possibilità di acquisire informazioni e delegare l'UEPE per valutazioni sul condannato: la Corte ha censurato la mancata attivazione di tale strumento per ottenere una relazione sul reinserimento sociale.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte cost. n. 377/1997; Cass. sez. 1 e altre pronunce richiamate)

    La Corte ricorda i principi consolidati secondo cui l'affidamento in prova ha natura rieducativa e prognostica: non possono essere esclusivi e decisivi elementi come la sola gravità del reato o precedenti; va valutata la condotta successiva e l'avvio del processo di revisione personale.

Massime di principio

  • La decisione sull'affidamento in prova deve basarsi su una prognosi di reinserimento sociale complessiva: la gravità del reato e le pendenze costituiscono elementi di partenza ma non possono, da soli, escludere la misura.
  • Il Tribunale deve valutare in modo approfondito la condotta successiva alla commissione del reato (assenza di nuove denunce, lavoro stabile, legami familiari, risarcimenti, ecc.) come indicatori rilevanti per il giudizio prognostico.
  • In presenza di elementi positivi di reinserimento prodotti dalla difesa, il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non siano ritenuti sufficienti e, se necessario, delegare l'UEPE per acquisire una relazione aggiornata sullo stato di reinserimento.
  • Decisioni apparentemente contraddittorie (es. concessione di detenzione domiciliare ma rifiuto dell'affidamento in prova) richiedono una motivazione chiara: la mancata spiegazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La carenza o superficialità della motivazione su aspetti essenziali del giudizio prognostico è causa di annullamento e rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri di giurisprudenza consolidata.

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