Cassazione Civile, Sentenza n. 1/2020 del 02/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da un’organizzazione sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori contro il trasferimento di 316 lavoratori da uno stabilimento a un altro situato a circa 20 km. Il sindacato sosteneva che i trasferimenti fossero discriminatori e antisindacali, evidenziando che erano stati trasferiti 77 propri iscritti e che, tra i 21 componenti del direttivo provinciale presenti nello stabilimento, 17 erano stati trasferiti; deduceva inoltre il coinvolgimento di lavoratori invalidi o con ridotte capacità lavorative e un pregiudizio per l’esercizio dell’attività sindacale. Il Tribunale di Nola aveva respinto l’opposizione, ritenendo carente la legittimazione attiva del sindacato per mancanza del requisito della nazionalità. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2014, aveva riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione, ma aveva escluso la natura discriminatoria o antisindacale dei trasferimenti, reputando insufficienti gli elementi statistici e adeguate le ragioni tecnico-organizzative addotte dalla società; aveva inoltre ritenuto assolti gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal CCNL. Con il primo motivo, il sindacato ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme in materia di trasferimento, nullità e discriminazione, nonché omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione dei dati statistici e sostenendo che, una volta forniti elementi idonei a far presumere la discriminazione, spettasse alla società dimostrarne l’insussistenza. Con il secondo motivo ha censurato l’esclusione del pregiudizio all’interesse collettivo sindacale e la valutazione delle circostanze addotte dalla società a sostegno della possibilità per i trasferiti di continuare a esercitare le prerogative sindacali. La società, con ricorso incidentale, ha contestato la legittimazione del sindacato ad agire ai sensi dell’art. 28, sostenendo che non ricorressero i requisiti di rappresentatività richiesti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società: ai fini dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori il requisito richiesto è la nazionalità dell’associazione, distinta dai requisiti previsti dall’art. 19 per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali; tale nazionalità può risultare da un’effettiva attività sindacale diffusa su gran parte del territorio nazionale, senza necessità di stipulare contratti collettivi nazionali o di appartenere a una confederazione. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che il giudice d’appello aveva applicato al sindacato i canoni ordinari dell’art. 2729 c.c. senza considerare l’agevolazione probatoria prevista nei giudizi antidiscriminatori. In particolare, il trasferimento aveva riguardato il 6% degli addetti dello stabilimento, ma l’80% degli iscritti al sindacato ricorrente; tale dato, da valutare secondo il regime probatorio agevolato, non poteva essere superato con il generico richiamo a criteri produttivistici e a ragioni organizzative non adeguatamente verificate. Ha inoltre precisato che l’affiliazione sindacale può rientrare nelle convinzioni personali tutelate dalla disciplina antidiscriminatoria e che la condotta antisindacale ex art. 28 è individuata in base alla sua obiettiva idoneità a ledere gli interessi collettivi protetti, senza che sia necessario uno specifico intento lesivo. Il secondo motivo principale è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dell’obbligo della società ricorrente incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. La Corte ha preliminarmente dichiarato invalida la nomina del nuovo difensore del sindacato, in applicazione della disciplina dell’art. 83 c.p.c. vigente ratione temporis.
Norme richiamate
art. 28 L. 300/1970
Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario – nè, comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poichè l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sè far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale.
La condotta antisindacale si determina in base alla sua obiettiva idoneità a ledere gli interessi collettivi sindacali: non occorre uno specifico intento lesivo del datore di lavoro, né tale intento basta se la condotta non limita oggettivamente la libertà sindacale.
art. 19 L. 300/1970
Mentre l’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l’art. 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale.
I requisiti per costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 sono distinti da quello richiesto per la legittimazione all’azione ex art. 28, che consiste nella nazionalità dell’associazione.
art. 2 D.Lgs. 216/2003
Va premesso che, la nozione di discriminazione sia diretta che indiretta è stabilita dal D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 2, che definisce la prima come riferita alle ipotesi in cui” per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga” e la seconda con riferimento ai casi in cui “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.
La discriminazione diretta consiste in un trattamento meno favorevole fondato su uno dei fattori protetti; quella indiretta può derivare dall’applicazione di criteri o prassi apparentemente neutri che pongano i soggetti protetti in particolare svantaggio.
art. 4 D.Lgs. 216/2003
Nell’ambito della categoria generale delle convinzioni personali, caratterizzata dall’eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, può essere ricompresa, diversamente da quanto sostiene la società, anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali.
La tutela antidiscriminatoria per convinzioni personali comprende la discriminazione fondata sull’affiliazione o sulla partecipazione ad attività sindacali.
art. 5, comma 2, D.Lgs. 216/2003
Il D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 5, comma 2, prevede l’azione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso qualora si intenda far valere una discriminazione collettiva a danno di un gruppo di lavoratori identificati dall’appartenenza sindacale e, dunque, non individuati nominativamente in modo diretto e immediato quali persone lese dalla discriminazione.
Le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti rappresentativi possono agire per far valere una discriminazione collettiva riferita a un gruppo identificato dall’appartenenza sindacale, anche quando i lavoratori lesi non siano individuati nominativamente.
art. 4 D.Lgs. 216/2003, comma 4
Nell’ambito del giudizio antidiscriminatorio l’attore ha soltanto l’onere di fornire elementi di fatto, anche di carattere statistico, idonei a far presumere l’esistenza di una discriminazione, ma non è affatto previsto che i dati statistici debbano assurgere ad autonoma fonte di prova; conseguentemente, qualora il dato statistico fornito dal ricorrente indichi una condizione di svantaggio per un gruppo di lavoratori, è onere del datore di lavoro dimostrare che le scelte sono state invece effettuate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Nel regime applicabile al caso, la parte che denuncia la discriminazione deve fornire elementi di fatto idonei a farla presumere; se i dati, anche statistici, indicano una condizione di svantaggio, spetta al datore di lavoro dimostrare che le decisioni sono state adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
art. 2729 c.c.
L’agevolazione probatoria in tanto può realizzarsi in quanto l’inversione dell’onere venga a situarsi in un punto del ragionamento presuntivo anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all’art. 2729 c.c., finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l’onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorchè raggiunta per via presuntiva.
Nei giudizi antidiscriminatori non si applicano automaticamente i normali canoni presuntivi in modo da imporre al ricorrente la prova piena della discriminazione: l’agevolazione deve operare prima che il ragionamento presuntivo sia completo secondo i requisiti ordinari.
art. 83 c.p.c.
Ed invero, nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45(4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati – come nella specie – anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2.
Per i giudizi instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009, la procura speciale alle liti in cassazione non può essere conferita secondo le modalità introdotte dalla nuova disciplina e, se non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Il rigetto del ricorso incidentale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo della parte ricorrente incidentale di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori è sufficiente che l’associazione sindacale abbia carattere nazionale; tale requisito è distinto da quelli previsti dall’art. 19 per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. La nazionalità si valuta in base all’effettiva diffusione dell’azione sindacale su gran parte del territorio nazionale e non richiede necessariamente la stipulazione di contratti collettivi nazionali.
- La discriminazione fondata sull’affiliazione o sulla partecipazione ad attività sindacali rientra nella tutela contro le discriminazioni per convinzioni personali.
- Nel giudizio antidiscriminatorio il ricorrente deve allegare e fornire elementi di fatto, anche statistici, idonei a far presumere la discriminazione; quando tali elementi indicano uno svantaggio per il gruppo protetto, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che le scelte sono state adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Non è consentito imporre al ricorrente, attraverso l’applicazione integrale dei normali requisiti delle presunzioni, la prova piena del fatto discriminatorio.
- La condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori è individuata in base alla sua obiettiva idoneità a ledere gli interessi collettivi sindacali: non è necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro, e il solo intento non è sufficiente in assenza di un’effettiva lesione o limitazione della libertà sindacale.
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