Cassazione Civile, Sentenza n. 4/2020 del 02/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La pediatra, convenzionata con l’ASL come pediatra di libera scelta, aveva chiesto il pagamento dell’incentivazione regionale prevista dall’Accordo integrativo regionale abruzzese del 2001 per l’assistenza in zone e comuni disagiati. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1261 depositata il 14 gennaio 2013, aveva confermato il rigetto, rilevando il mancato rispetto sia dell’apertura dello studio principale per cinque giorni alla settimana, prevista dall’art. 20, comma 5, dell’Accordo collettivo nazionale, sia della presenza con almeno due accessi settimanali negli altri ambulatori, prevista dall’Accordo regionale. La ricorrente ha limitato l’impugnazione al periodo dal 27 aprile 2001 al 15 dicembre 2005, anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale del 2005. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che regolavano gli accordi nazionali e regionali e degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., ha sostenuto che la disciplina regionale speciale derogasse alla regola nazionale dei cinque giorni di apertura dello studio principale; ha inoltre dedotto che tale interpretazione fosse coerente con l’intento di incentivare l’assistenza nelle zone disagiate e con i criteri di buona fede e conservazione del contratto. Ha aggiunto che l’ASL non aveva contestato gli orari da lei comunicati. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, ha contestato che fosse necessario assicurare due accessi settimanali in tutti gli ambulatori, sostenendo che il requisito era stato rispettato in alcuni Comuni e chiedendo il riconoscimento dell’incentivo almeno per la popolazione assistita in tali Comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’accordo collettivo nazionale prevale su quello regionale nel senso che la contrattazione regionale opera nelle materie e nei limiti stabiliti a livello nazionale; tuttavia, l’Accordo nazionale in esame rimetteva agli accordi regionali la regolamentazione delle attività e dei compensi aggiuntivi per l’assistenza nelle zone disagiate. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché la Corte d’appello aveva già esaminato il fatto che la pediatra assicurasse due accessi settimanali in alcuni ambulatori e lo aveva ritenuto non decisivo: l’Accordo regionale richiedeva la presenza per almeno due accessi settimanali in tutti gli ambulatori dell’ambito. La censura ermeneutica relativa a tale requisito è stata respinta: il riferimento testuale dell’Accordo regionale agli “ambulatori di cui sopra”, considerati complessivamente, consentiva di richiedere due accessi in ciascuno di essi; tale lettura era inoltre coerente con l’obiettivo di assicurare prossimità territoriale agli assistiti e un impiego minimo dei locali messi gratuitamente a disposizione. La mancanza di questo presupposto era sufficiente a escludere l’incentivo, sicché la ricorrente non aveva interesse all’esame delle censure sull’obbligo di apertura dello studio principale per cinque giorni settimanali. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 200 per spese ed euro 3.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La interpretazione del giudice del merito secondo cui il pediatra per potere godere della incentivazione regionale deve garantire il doppio accesso settimanale in tutti gli ambulatori aperti nell’ambito disagiato non è dunque in contrasto con la lettera dell’accordo, che considera globalmente e complessivamente gli ambulatori in cui il pediatra opera (“gli ambulatori di cui sopra”).
Nel verificare la comune intenzione delle parti e il significato letterale dell’accordo regionale, la Corte ritiene legittima la lettura secondo cui il requisito dei due accessi settimanali deve essere soddisfatto in ciascun ambulatorio.
art. 1366 c.c.
Nè la parte ricorrente ha indicato sotto quale aspetto e per quali motivi la interpretazione accolta nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i canoni della interpretazione di buona fede e di conservazione del contratto.
La contestazione della lettura dell’accordo alla luce della buona fede deve indicare concretamente in che modo l’interpretazione accolta se ne discosti; nel caso, tale specificazione è mancata.
art. 1367 c.c.
Nè la parte ricorrente ha indicato sotto quale aspetto e per quali motivi la interpretazione accolta nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i canoni della interpretazione di buona fede e di conservazione del contratto.
La ricorrente non ha dimostrato che la lettura dell’accordo regionale fosse contraria al criterio di conservazione del contratto; la censura, non specificamente argomentata, non poteva condurre alla cassazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione della previsione di un Accordo Integrativo Regionale non è denunciabile in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferendo ad un testo che non ha natura normativa nè di contratto od accordo collettivo nazionale di lavoro.
La violazione di un accordo integrativo regionale, non avendo esso natura normativa né natura di contratto o accordo collettivo nazionale, non è direttamente denunciabile in Cassazione come violazione o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi del n. 3.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo è dunque inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura di omesso esame è inammissibile quando non si confronta con la ragione decisoria della pronuncia impugnata; nel caso, il fatto indicato era stato esaminato e giudicato non decisivo rispetto al requisito richiesto.
art. 48, comma 3, L. 23 dicembre 1978, n. 833
Dal quadro normativo – quale già risultante dalla L. n. 833 del 1978, art. 48 e dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – si ricava il primato dell’Accordo nazionale rispetto a quello di livello regionale, seppure da intendere non nel senso di una inderogabilità assoluta del primo da parte del secondo ma piuttosto nel senso che la contrattazione regionale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
Il rapporto convenzionale dei medici con il Servizio sanitario nazionale è improntato a uniformità nazionale; gli accordi regionali possono disciplinare le materie loro rimesse, ma nei limiti stabiliti dagli accordi collettivi nazionali.
art. 8 D.Lgs. n. 502/1992
Dal quadro normativo – quale già risultante dalla L. n. 833 del 1978, art. 48 e dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – si ricava il primato dell’Accordo nazionale rispetto a quello di livello regionale, seppure da intendere non nel senso di una inderogabilità assoluta del primo da parte del secondo ma piuttosto nel senso che la contrattazione regionale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
L’accordo nazionale è sovraordinato rispetto a quello regionale, senza che ciò comporti inderogabilità assoluta: il livello regionale può intervenire sulle materie e nei limiti affidatigli dalla disciplina nazionale.
art. 30 Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta
L’Accordo Nazionale rimetteva, dunque, al livello regionale la regolamentazione delle prestazioni ed attività di assistenza in zone disagiate, come confermato dal successivo art. 48, a tenore del quale gli Accordi Regionali “definiscono le attività svolte dai medici pediatri convenzionati per l’attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali, come previsto all’art. 30 del presente Accordo”.
L’Accordo nazionale delegava al livello regionale la definizione delle prestazioni e delle attività di assistenza nelle zone disagiate che davano luogo alla quota aggiuntiva del compenso.
art. 48 Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta
L’Accordo Nazionale rimetteva, dunque, al livello regionale la regolamentazione delle prestazioni ed attività di assistenza in zone disagiate, come confermato dal successivo art. 48, a tenore del quale gli Accordi Regionali “definiscono le attività svolte dai medici pediatri convenzionati per l’attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali, come previsto all’art. 30 del presente Accordo”.
Gli accordi regionali definiscono le attività dei pediatri convenzionati dirette ad attuare gli obiettivi regionali e aziendali, entro la delega e i limiti stabiliti dall’accordo nazionale.
punto 3, lett. a) e b), Accordo integrativo regionale Abruzzo recepito con Delib. Giunta Regionale n. 212/2001
La interpretazione del giudice del merito secondo cui il pediatra per potere godere della incentivazione regionale deve garantire il doppio accesso settimanale in tutti gli ambulatori aperti nell’ambito disagiato non è dunque in contrasto con la lettera dell’accordo, che considera globalmente e complessivamente gli ambulatori in cui il pediatra opera (“gli ambulatori di cui sopra”).
Per fruire dell’incentivazione regionale, il pediatra deve effettuare almeno due accessi settimanali in ciascuno degli ambulatori aperti nell’ambito disagiato, non soltanto in alcuni di essi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Gli accordi collettivi regionali che regolano il rapporto convenzionale dei pediatri con il Servizio sanitario nazionale operano nelle materie e nei limiti stabiliti dagli accordi collettivi nazionali; la prevalenza nazionale non comporta, tuttavia, un’inderogabilità assoluta quando l’accordo nazionale rimette espressamente la disciplina attuativa al livello regionale.
- Quando l’accordo regionale subordina l’incentivazione per l’assistenza in un ambito disagiato alla presenza del pediatra negli ambulatori con almeno due accessi settimanali, il requisito va soddisfatto in tutti gli ambulatori dell’ambito e non soltanto in quelli selezionati dal professionista.
- La censura di omesso esame non è idonea a cassare la decisione se il fatto indicato risulta già esaminato dal giudice di merito e ritenuto non decisivo in base alla ratio decidendi.
- La violazione di un accordo integrativo regionale, privo di natura normativa e di natura di contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, non è direttamente deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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