Cassazione Civile, Sentenza n. 7/2020 del 02/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il direttore generale era stato assunto dall'ente pubblico poi soppresso con contratto di lavoro subordinato a termine. Dopo la soppressione, il D.I. 8 febbraio 2011 gli aveva attribuito, nella qualità di direttore generale dell'ente soppresso, compiti di gestione e di trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse al nuovo ente, inclusa la predisposizione dei bilanci di chiusura e del 2010. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 maggio 2018, riformando il Tribunale, ha dichiarato che il rapporto era proseguito con l'ente subentrante e cessato il 31 maggio 2012, condannando l'ente successore al pagamento di ulteriori 12.556,75 euro a titolo di TFS per il periodo 1 giugno 2010-31 maggio 2012, oltre ai 17.221,86 euro già liquidati per il periodo fino al 31 maggio 2010. L'ente ha proposto due motivi. Con il primo ha sostenuto che il rapporto fosse cessato il 31 maggio 2010 per effetto della soppressione dell'ente e della decadenza dei suoi organi, invocando gli artt. 1218 e 1256 c.c.; ha qualificato l'attività successiva come incarico commissariale autonomo, privo di natura subordinata e quindi non utile alla maturazione del trattamento di fine rapporto. Con il secondo motivo ha contestato sia la spettanza del trattamento per l'attività successiva, sia la qualificazione della somma come TFS anziché TFR, deducendo l'assenza di indicazioni sui criteri di calcolo e le possibili differenze di importo e di regime fiscale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il decreto interministeriale, emanato in attuazione della legge, aveva attribuito le attività successive alla soppressione al direttore generale dell'ente soppresso, non nominato commissario straordinario dell'ente subentrante. La disciplina comportava la prosecuzione del rapporto di lavoro, pur con modifica autoritativa delle funzioni, e il trasferimento della titolarità del rapporto all'ente subentrante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione della natura subordinata era sovrapponibile al primo motivo; quanto alla qualificazione del trattamento come TFS, l'ente non aveva indicato quale diverso importo sarebbe risultato applicando il TFR né dimostrato un pregiudizio fiscale, tanto più che la condanna si basava sui conteggi articolati dallo stesso ente. Il ricorso è stato integralmente rigettato. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 200 euro per spese e 3.500 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 20
Il D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 20, primo periodo, nel disporre la soppressione degli enti di cui all'allegato 2 della stessa legge (e tra essi l'INCA) e la assunzione a carico di altri enti dei loro compiti ed attribuzioni, ha previsto il passaggio ai nuovi enti del solo personale in servizio “a tempo indeterminato” laddove il D.C. era stato assunto dal soppresso INCA, con funzioni di direttore generale, con contratto a termine.
La previsione generale sul passaggio ai nuovi enti del solo personale a tempo indeterminato va letta insieme alla disposizione speciale che demandava a un decreto interministeriale le modalità del trasferimento per gli enti individuati, fra cui l'INCA.
D.I. 8 febbraio 2011, artt. 1 e 2
In sostanza il decreto interministeriale, in forza della delega di legge (D.L. n. 78 del 2010, art. 20, comma 7, ultimo periodo), nell’individuare le modalità di trasferimento ad INRAN dei compiti e delle attribuzioni dell’INCA ne ha demandato la attuazione alla figura del direttore generale: ha dunque disposto la prosecuzione del rapporto di lavoro del direttore generale sia pure con mutamento autoritativo dell’oggetto del contratto (le funzioni individuate nel medesimo decreto).
Il decreto ha affidato al direttore generale dell'ente soppresso la gestione transitoria e gli atti necessari al trasferimento, determinando la prosecuzione del rapporto di lavoro, con modifica delle funzioni, e il passaggio della titolarità all'ente subentrante.
art. 1218 c.c.
In sostanza il decreto interministeriale, in forza della delega di legge (D.L. n. 78 del 2010, art. 20, comma 7, ultimo periodo), nell’individuare le modalità di trasferimento ad INRAN dei compiti e delle attribuzioni dell’INCA ne ha demandato la attuazione alla figura del direttore generale: ha dunque disposto la prosecuzione del rapporto di lavoro del direttore generale sia pure con mutamento autoritativo dell’oggetto del contratto (le funzioni individuate nel medesimo decreto).
La disciplina speciale accertata dalla Corte escludeva che la soppressione dell'ente determinasse, di per sé, la cessazione del rapporto per impossibilità o inadempimento: il rapporto proseguiva con le funzioni transitorie stabilite dal decreto.
art. 1256 c.c.
In sostanza il decreto interministeriale, in forza della delega di legge (D.L. n. 78 del 2010, art. 20, comma 7, ultimo periodo), nell’individuare le modalità di trasferimento ad INRAN dei compiti e delle attribuzioni dell’INCA ne ha demandato la attuazione alla figura del direttore generale: ha dunque disposto la prosecuzione del rapporto di lavoro del direttore generale sia pure con mutamento autoritativo dell’oggetto del contratto (le funzioni individuate nel medesimo decreto).
La soppressione dell'ente non comportava l'estinzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta, poiché la normativa attuativa aveva previsto la prosecuzione delle prestazioni del direttore generale, con oggetto modificato.
art. 2120 c.c.
Nella parte in cui l’ente ricorrente censura la qualificazione del quantum liquidato come TFS la inammissibilità consegue al difetto di interesse alla impugnazione.
La contestazione del regime di trattamento di fine rapporto richiede un interesse concreto all'impugnazione: non basta prospettare in astratto possibili differenze di calcolo o fiscali senza indicare il diverso importo dovuto o il pregiudizio derivante.
D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale demanda a un decreto attuativo le modalità di trasferimento delle attività e delle risorse di un ente soppresso, il decreto può disporre la prosecuzione del rapporto del titolare di un incarico a termine, anche modificandone autoritativamente le funzioni; la prosecuzione va accertata sulla base del contenuto e della lettera delle disposizioni attuative.
- Se l'atto attuativo attribuisce le funzioni transitorie al titolare nella sua qualità originaria, la circostanza che gli siano conferiti poteri di amministrazione straordinaria non basta a qualificare l'attività come un nuovo incarico autonomo presso l'ente subentrante.
- È inammissibile per difetto di interesse la censura sulla qualificazione del trattamento di fine rapporto che prospetti soltanto differenze astratte di importo o di regime fiscale, senza indicare quale somma sarebbe dovuta secondo il regime alternativo né quale concreto pregiudizio derivi dalla decisione.
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