Cassazione Penale, Ordinanza n. 01300/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito in appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la corte territoriale aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena e confermato il resto della sentenza nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di rapina in concorso e ricettazione in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: ha lamentato che la Corte di appello non avesse valutato la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonostante il concordato intervenuto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta o al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato; sono invece inammissibili censure che mirano a far riesaminare motivi rinunciati o a contestare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel concordato in appello delimita l'oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in conformità all'accordo; restano deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato
la sua mancata valutazione non può essere dedotta in cassazione quando la sentenza sia resa all'esito di concordato in appello, se il motivo tende a far riesaminare questioni rinunciate
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura nei casi di inammissibilità del ricorso
richiamati come titolo di reato oggetto della decisione di merito, definita in appello con rideterminazione della pena
richiamati come titolo di reato oggetto della decisione di merito, definita in appello con rideterminazione della pena
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato è limitato ai vizi che attengono alla formazione del concordato, al consenso del pubblico ministero competente e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non è ammissibile dedurre in cassazione la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando la doglianza si risolva in una contestazione di motivi di appello già rinunciati con l'accordo.
- L'effetto devolutivo del concordato in appello comporta che, una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice conserva cognizione solo sulle questioni non oggetto di rinuncia; il controllo di legittimità non può riaprire il merito su temi devoluti e poi abbandonati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il procedimento può essere definito senza formalità e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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