Cassazione Civile, Ordinanza n. 11539/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a tributi erariali e dazi doganali riferiti all'anno 2000. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro l'atto; in appello, però, la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e respingeva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. La CTR riteneva che non vi fosse prescrizione del credito doganale, perché il termine era stato interrotto da una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, passata in giudicato, avente ad oggetto altra intimazione fondata sulla medesima cartella esattoriale; da quel giudicato sarebbe derivato un nuovo titolo fondativo della pretesa e un nuovo termine decennale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il secondo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il primo e il terzo lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 c.c. nonché vizio motivazionale, contestando l'affermazione di interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello esponeva in modo chiaro e comprensibile le ragioni della decisione, quindi superava il c.d. minimo costituzionale della motivazione. Ha poi ritenuto inammissibili e comunque infondati il primo e il terzo motivo, rilevando che l'accertamento della decorrenza e dell'interruzione della prescrizione è un'indagine di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non viziata da errori logici o giuridici. La CTR aveva infatti accertato espressamente che la precedente sentenza della CTP riguardava lo stesso credito doganale e produceva effetto interruttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente, quale vizio processuale dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
è indicato come parametro dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio motivazionale
è evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa interruzione della prescrizione del credito
è evocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla prescrizione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016
"La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da \"error in procedendo\", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture"
è richiamata come criterio per distinguere la motivazione apparente da quella solo sintetica o succinta
Cass., Sez. U civ., n. 8053/2014
è richiamata come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
Cass., Sez. 1, ord. n. 9014 del 11/04/2018
"L'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto"
è richiamata per affermare che la decorrenza e l'interruzione della prescrizione sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione chiara e coerente, anche se concisa, non determina nullità della sentenza.
- L'accertamento della decorrenza e dell'interruzione della prescrizione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici o di diritto.
- Quando il giudice di merito accerta che un precedente giudicato riguarda il medesimo credito azionato, può ritenere interrotto il termine prescrizionale e fondato un nuovo decorso del termine, se tale valutazione è logicamente e documentalmente motivata.
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